Sostituzione della lavoratrice autonoma in maternità
Al comma 5 dell’articolo 4 del D.lgs. n. 151/2001, è stabilito che nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome in maternità quali coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, è possibile procedere entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi; il tal caso si ha diritto al medesimo sgravio contributivo del 50% previsto al comma 3 per le aziende che occupino meno di 20 dipendenti. Il periodo durante il quale è possibile assumere in sostituzione è, nel rispetto del tenore letterale della norma, il tempo del “congedo” che per le lavoratrici autonome va dai due mesi antecedenti il parto ai tre mesi successivi per quanto riguarda il periodo di maternità, mentre è previsto anche un congedo facoltativo per un periodo di 3 mesi, continuativi o frazionati entro il primo anno di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento. La sostituzione, effettuata tramite contratto a termine, al fine di ottenere le eventuali specialità indicate dalle diverse normative (esclusione dai limiti quantitativi del numero dei contratti a termine stipulati in azienda, non assoggettamento al contributo aggiuntivo del 1,4%) e lo sgravio contributivo del 50%, deve esplicitamente essere effettuata per sostituzione di lavoratore in congedo, come indicato al comma 3 del medesimo articolo 5. Tra i dubbi esposti nel quesito si richiede quando è lecito assumere e se se sia possibile farlo tre mesi prima o tre mesi dopo. La questione non è stata ad oggi espressamente affrontata né in alcuna norma, né in alcuna circolare INPS, ma si ritiene che, vista la finalità specifica della disposizione, il contratto a termine per sostituzione con diritto allo sgravio possa rimanere tale se il motivo resta quello della sostituzione di lavoratore in congedo per i periodi previsti dal D.Lgs. 151/2001, Capo XI. Ai fini dell'accesso al beneficio contributivo l’azienda interessata, per ogni contratto a termine effettuato in sostituzione con diritto allo sgravio, dovrà trasmettere all'INPS una autocertificazione attestante l’assunzione in sostituzione e la forza occupazionale affinché sia attribuito all’Azienda il codice di autorizzazione “9R”. Nella denuncia individuale UniEmens relativa al dipendente assunto in sostituzione, il datore lavoro dovrà indicare come tipo contribuzione il codice: “82”.
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