Previdenza

Apprendisti no green pass, il contratto non si prolunga

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Con la circolare 94/2022 diffusa lo scorso martedì l’Inps si sofferma sulle ricadute derivanti dalla mancanza della certificazione verde (il cosiddetto green pass) relativa ai tempi in cui la pandemia da Covid 19 si è manifestata in modo più accentuato.

Come si ricorderà, tra le varie misure che furono adottate dal Governo per tutelare la salute pubblica figurava anche l’obbligo di possesso del green pass sui luoghi di lavoro, la cui mancanza impediva l’accesso in azienda ai dipendenti, che quindi non potevano svolgere la propria attività lavorativa. L’interdizione obbligatoria dal lavoro veniva trattata inizialmente come assenza ingiustificata, senza retribuzione. Dopo il quinto giorno, perdurando la mancanza del green pass, il datore di lavoro aveva la facoltà di sospendere il rapporto di lavoro senza emolumenti, per un periodo pari alla durata del contratto a termine sostitutivo ma comunque per non oltre 10 giorni, con diritto alla conservazione del posto e senza la possibilità di applicare sanzioni disciplinari.

L’Inps ricorda che la mancata erogazione della retribuzione a seguito di assenza ingiustificata ha comportato, per il datore di lavoro, il venir meno dell’obbligo di versamento dei contributi e, di conseguenza, ciò può avere ripercussioni sull’aspetto pensionistico.

L’Istituto ribadisce che il lavoratore senza green pass per un giorno e quindi assente ingiustificato, può - al verificarsi delle circostanze tutelate dalla legge – aver fruito per le altre giornate di malattia, permessi ex lege 104/1992 o congedo parentale, eccetera).

Anche la sospensione del rapporto di lavoro determina il venir meno del pagamento della retribuzione e del versamento dei contributi. Peraltro, sottolinea l’Ente, i citati obblighi sono attivi se il lavoratore è stato assegnato a mansioni diverse anche se inferiori.

Per tutti i tipi di apprendistato, i giorni di assenza ingiustificata e di sospensione non offrono la possibilità di prolungare il periodo del contratto formativo. Ciò in quanto, si legge nella circolare, il mancato possesso del green pass non può essere assimilato a una causa involontaria di sospensione del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene all’intervento degli ammortizzatori sociali, l’Inps ricorda che - trattandosi di assenze originatesi da cause ascrivibili ai lavoratori – gli stessi non possono essere stati destinatari di integrazioni salariali.

In merito agli effetti sulle prestazioni previdenziali, e in particolare sulla malattia, l’Istituto precisa che, ai sensi della normativa vigente, la citata prestazione viene riconosciuta anche ai lavoratori sospesi dal lavoro, entro determinati limiti temporali. A tal fine, non assume alcun rilievo il motivo della sospensione, rientrando in tali casistiche anche le situazioni connesse «all’assenza dal lavoro arbitraria e ingiustificata».

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