Bonus sud
Ai sensi dell’art. 2, co. 2 del Decreto Direttoriale ANPAL del 2 gennaio 2018, così come modificato dal Decreto Direttoriale ANPAL del 5 marzo 2018, "L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche: a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età; b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017". Inoltre il comma 3 del citato articolo afferma che "Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro”. Alla lettera della disposizione un lavoratore con almeno 35 anni di età per consentire la fruizione del beneficio deve avere le seguenti 3 condizioni: 1) Essere disoccupato; 2) Essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 3) Non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro. Se queste sono le condizioni a fronte di un’assunzione alcune deroghe sono presenti relativamente alla fruizione del beneficio in occasione della trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Infatti l’art. 4, co. 3 del Decreto specifica che "Nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all’art. 2 comma 2 del presente decreto". Letteralmente la disposizione prevede una deroga a due delle tre condizioni ossia l’aver intrattenuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo lavoratore e l’esistenza dello stato di disoccupazione. In tal senso anche la circolare INPS 49/2018 la quale precisa che "Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018 (cfr. sul punto art. 1, comma 1, lettera b), decreto direttoriale ANPAL n. 81/2018); si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. articolo 2, comma 3, decreto direttoriale n. 2/2018)". Pertanto a stretto tenore letterario la condizione dell’essere privo di regolare impiego retribuito da almeno sei mesi è applicabile anche al caso di trasformazione e il dies a quo di riferimento dovrebbe essere riferibile alla data di assunzione in quanto: da un lato il comma 2 dell'art. 2 del Decreto prevede che le condizioni debbano essere verificate al momento dell’assunzione e dall'altro per il fatto che identificare il dies a quo dalla data del trasferimento vorrebbe significare l’inapplicabilità dell'agevolazione per le trasformazione di lavoratore con più di 35 anni. Sul punto tuttavia sarebbe opportuna una chiara indicazione da parte dell’INPS in quanto l’argomento sembrerebbe non trattato nella circolare operativa di riferimento.
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