Una dipendente assunta con contratto a termine per 12 mesi ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23.7.1991, n. 223 (mobilità) può con la stessa società stipulare un nuovo contratto a tempo determinato ex Dlgs 81/2015 della durata di 36 mesi ? Mantiene l'iscrizione alle liste di mobilità?
A stretto rigore di legge, le assunzioni a tempo determinato dalla mobilità sono escluse dal campo di applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2015, e quindi la durata totale di 48 mesi (36 di contratto a termine “ordinario” + 12 dalla mobilità) non pare impedita. Quanto al mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità, l’articolo 8, comma 6, della legge n. 223/1991, dispone che il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero...