Rapporti di lavoro

Responsabilità solidale a tutto campo nel contratto di subfornitura

di Josef Tschöll

Inizia a farsi luce sulla situazione che si è creata dopo l’intervento della Corte Costituzionale in materia di responsabilità solidale per il contratto di subfornitura. L'Ispettorato nazionale del lavoro interviene con la circ. n. 6/2018 per primo sulla questione della responsabilità solidale per retribuzioni e contribuzione obbligatoria nelle ipotesi fuori dai tipici schemi contrattuali come l'appalto e il subappalto. Già all'indomani della sentenza n. 254/2017 della Corte Costituzionale gli operatori si erano chiesti quale era la portata dei principi fissati.

Responsabilità solidale - il quadro e l'estensione. Per comprendere meglio la questione è sicuramente utile sintetizzare prima il quadro che si era creato e quali sono i principi contenuti nella sentenza.
La questione della responsabilità solidale nel contratto di subfornitura è stata in passato affrontata dal Ministero del lavoro con il parere n. 37/0005508 del 19 marzo 2012, dove era stato chiarito che sebbene l'applicazione delle tutele solidaristiche dell'art. 29 siano applicabili esclusivamente allo schema contrattuale dell'appalto, non è possibile escludere a priori eventuali posizioni giurisprudenziali che estendano le medesime tutele in relazione al contratto di subfornitura.
Invece nella risposta a interpello n. 2/2012 il Ministero del lavoro affrontava il caso della responsabilità solidale nel contratto di nolo a caldo. Anche in tale sede era stato precisato che la disciplina in materia di responsabilità solidale è legata all'appalto e non a quella del nolo a caldo (ferme restando forme patologiche di utilizzo di tale ultimo strumento contrattuale). Tuttavia il Ministero segnalava anche un importante indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di una estensione quanto più ampia possibile del regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati. Così la Corte di Cassazione (sent. n. 6208/2008), nel richiamare l'art. 141, comma 4, D.P.R. n. 554/1999, in virtù del quale l'affidamento dei lavori da parte del consorzio alle proprie consorziate non costituisce subappalto, aveva affermato che l'intenzione del Legislatore, secondo un'interpretazione in chiave sistematica, non è stata quella di escludere le speciali e necessarie tutele previste a favore dei lavoratori contemplate dalla disciplina civilistica dell'appalto ovvero del subappalto (cfr. art. 1676 c.c.). Da ciò sembrava evincersi che, in tali ipotesi, sia comunque possibile applicare garanzie di carattere sostanziale a tutela della persona che lavora, prevalendo queste ultime sui profili afferenti alla qualificazione giuridica di tipo formale in merito alla natura del negozio di affidamento dei lavori.

I principi della Corte Costituzione. La questione davanti alla Consulta nasce sui dubbi di legittimità sollevati dalla Corte d'Appello di Venezia in relazione all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 per la contrarietà agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Secondo i giudici tale norma non sarebbe ragionevole perché i dipendenti del subfornitore sarebbero privati di una garanzia legale di cui, per contro, possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore.
Tralasciando i dettagli delle argomentazioni giuridiche (soprattutto sulla natura del contratto di subfornitura) svolte dalla Corte Costituzionale, la stessa supera le diverse questioni, dando una lettura costituzionalmente orientata. Secondo i giudici la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.
E' stato proprio l'ultimo passaggio (sull'estensione della responsabilità solidale a tutti i livelli del decentramento dei processi produttivi) a destare le perplessità degli operatori perché la formulazione è molto ampia ed espone le aziende ai soliti rischi di incertezza e contenzioso, imponendo anche notevoli oneri amministrativi per le verifiche volte ad escludere la responsabilità solidale. Non sono, dunque, infondate le richieste di un nuovo intervento del Legislatore per definire un quadro normativo di certezza.

I chiarimenti dell'INL. L'Ispettorato nazionale del lavoro torna così anche sul tema del rapporto tra consorzio e imprese consorziate. L'organo di vigilanza ritiene che i principi fissati dalla Corte Costituzionale rispondono anche alle esigenze di tutela già emerse nell'ambito dei rapporti tra consorzio e società consorziate perché anche in tal caso, viene in rilievo l'esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa. Il riferimento dell'Ispettorato sembra in prima linea ai consorzi volontari (costituzione lasciata alla libera volontà delle singole imprese) e con attività esterna (consorzi industriali – artt. 2602 e segg. del codice civile). Un tipico esempio sono le imprese del settore edile che dopo l'aggiudicazione dell'appalto (dove partecipano come associazione temporanea d'imprese – ATI) spesso costituiscono un consorzio per l'esecuzione dei lavori. Non viene affrontata la questione delle ATI, ma sembra che anche per loro trovi applicazione la responsabilità solidale. Peraltro l'art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) dispone che l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Inoltre, secondo gli ispettori, l'interpretazione della Corte produce i suoi effetti anche sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (tra datori di lavoro in Italia) e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 (lavoro transfrontaliero) comportando l'applicazione dell'art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali. Va precisato che la normativa su somministrazione e distacco transfrontaliero (art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016 - attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi) dispone espressamente che trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Era scontato, infine, il richiamo dell'Ispettorato sulla responsabilità solidale per settori e attività specifiche come la somministrazione del lavoro (art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) e per le imprese di trasporto (art. 83-bis, commi 4-bis – 4-sexies, L. n. 133/2008).

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