Rapporti di lavoro

Decreto sicurezza, soppresso il permesso di soggiorno per motivi umanitari

di Alberto Rozza

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione, del Dl 4 ottobre 2018, n. 113, meglio noto come decreto sicurezza o decreto Salvini, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica.
Il provvedimento all'art. 1 rivede la disciplina dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, regolamentando anche ex novo casi speciali di permessi di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario.
Prima di tutto viene soppresso l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dall'art. 5, comma 6, del Dlgs 286/1998. Al suo posto vengono disciplinate forme speciali di permesso di soggiorno temporaneo per le quali non è possibile adottare il provvedimento di espulsione e/o respingimento (salvo ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato).
Alcune di queste fattispecie erano già regolamentate dal Testo Unico dell'immigrazione, altre invece hanno trovato per la prima volta la loro disciplina. In particolare si tratta di permessi di soggiorno:
- per cure mediche;
-per motivi di protezione sociale, ossia per le vittime di violenza o di grave sfruttamento con concreti pericoli per l'incolumità dello straniero (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico);
-per le vittime di violenza domestica, in presenza dunque di accertate situazioni di violenza o abuso e allorché emerga un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità dello straniero, intendendosi per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (ai sensi dell'articolo 18-bis del Testo unico);
- per situazioni di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta allo straniero il rientro e la permanenza nel Paese di provenienza in condizioni di sicurezza (ai sensi del novello articolo 20-bis del Testo unico);
- in casi di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro (ai sensi dell'articolo 22, comma 12-quater del Testo unico);
- per atti di particolare valore civile (ai sensi del novello articolo 42- bis del Testo unico);
- per i casi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale e al contempo di non sottoponibilità dello straniero ad espulsione e respingimento verso uno Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione) o ancora, verso un Stato per cui si abbiano fondati motivi di ritenere che egli rischi di esservi sottoposto a tortura (anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani) (ai sensi del novellato articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008).
Viene stabilito che il permesso di soggiorno speciale per le vittime di violenza domestica, della durata di un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro (di cui all'articolo 4 del Dpr 442 del 2000) o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
Alla scadenza, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
Il provvedimento inserisce nel T.U. immigrazione l'art. 20-bis, che regolamenta il permesso di soggiorno per calamità, della durata di 6 mesi rinnovabile per un ulteriore periodo di 6 mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità, il quale viene rilasciato dal questore quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Anche il permesso accordato al lavoratore straniero oggetto di particolare sfruttamento, il quale denunci il datore di lavoro e cooperi al procedimento penale, consente lo svolgimento di un'attività lavorativa. Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
Medesimo discorso vale per il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (art.42-bis del T.U. immigrazione). Viene rilasciato quando ricorre una delle fattispecie individuate dall'art. 3 della legge 13/1958. Si tratta in particolare di coloro che compiono atti di eccezionale coraggio, esponendo la propria vita a manifesto pericolo: per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo; per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge; per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità e per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
Siffatto permesso di soggiorno, rilasciato dal questore, ha durata di due anni, è rinnovabile, consente l'accesso allo studio nonché a svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
Infine, vengono apportate modifiche all'art.32 del Dlgs 25/2008, che ha recepito la normativa europea in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato.
Il testo originario prevedeva che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nel caso in cui non avesse accolto la relativa domanda, ma riteneva che potessero sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmetteva gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Adesso si prevede che se la Commissione accerta che sussistono i presupposti per l'applicazione del divieto di espulsione trasmette gli atti al questore, il quale è tenuto a rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura "protezione speciale" della durata di un anno. Il permesso è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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