Contenzioso

Recesso economico anche senza crisi

di Massimiliano Biolchini e Luca de Vecchi

Con la sentenza 13015/17, grazie a una motivazione nuova e articolata, si va via via consolidando l’orientamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. 13516/16 e 25201/16) secondo il quale, per procedere ad un licenziamento economico , non è necessario lo stato di crisi dell’azienda ma è sufficiente provare l’ effettiva riorganizzazione aziendale finalizzata a un miglioramento dei risultati economici pur già positivi. Nell’ultimo caso esaminato dai giudici di legittimità il datore di lavoro decideva di operare un riassetto organizzativo con la soppressione di una posizione lavorativa, il licenziamento del relativo dipendente e l’assegnazione ad altro addetto (da tempo in servizio e con maggiori carichi di famiglia) delle relative mansioni.

Nel respingere il ricorso del lavoratore, la Corte ha sostenuto la legittimità del licenziamento sostenendo l’irrilevanza della circostanza secondo cui l’azienda vantava utili di bilancio nel periodo del recesso. La Cassazione ha nuovamente confermato il principio secondo cui, nel procedere al riassetto dell’impresa, il datore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato o di crisi aziendale ma potrà ben essere guidato dalla ricerca del profitto e del miglioramento della produttività. La Corte afferma che non è possibile limitare la legittimità del licenziamento per ragioni economiche al caso in cui esso tenda ad evitare perdite di esercizio poiché tale vincolo non è desumibile né dall’articolo 3 della legge 604/66, né dal dettato dell’articolo 41 della Costituzione: la libertà di iniziativa economica privata non può infatti ridursi – come invece accade per gli enti pubblici economici operanti in regime di monopolio – ad un’attività improduttiva di redditi. Né può il giudice, in assenza di precisi parametri normativi, operare un contemperamento tra l’opposto interesse dell'imprenditore a massimizzare la produttività e quello del lavoratore a mantenere la propria occupazione. In conclusione la Corte ha chiarito che il sovraesposto principio non esime il giudicante dal verificare che la riorganizzazione, pur non sindacabile nel merito, sia genuina (e dunque effettiva e non pretestuosa), preceda logicamente e/o cronologicamente il licenziamento e derivi da necessità strutturali e non meramente contingenti e destinate a essere certamente riassorbite in un breve arco di tempo.

Nonostante le recenti e frequenti conferme da parte della Cassazione, l'orientamento in parola continua a sollevare contestazioni in quella parte della giurisprudenza e della dottrina che ritiene, invece, doverosa la prova della necessità di una impellente riduzione dei costi per far fronte ad una situazione di grave squilibrio economico-finanziario dell’azienda, non ritenendo sufficiente la volontà di incrementarne solo i profitti (ex multis, Cass. n. 3899/11 e n. 21282/06). L’incertezza derivante da questo conflitto giurisprudenziale - che meriterebbe un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite - incide sulle decisioni datoriali poiché, per i rapporti di lavoro ancora soggetti alle tutele dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, permane il rischio di una condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro.

La sentenza n. 13015/17 della Corte di cassazione

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