L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Integrazione azienda per assenza visita fiscale

di Braghin Massimo

La domanda

Un dipendente è risultato assente alla visita fiscale disposta autonomamente dall'inps. In seguito l'INPS ha comunicato all'azienda di trattenere e restituire l'indennità di malattia corrisposta dall'ente per 10 giorni. Premesso che l'azienda applica il ccnl metalmeccanica industria e che si avvierà un procedimento disciplinare, il quesito è il seguente: anche l'azienda ha facoltà di trattenere l'integrazione che ha corrisposto per i 10 giorni di malattia (trovando un giustificativo nel provvedimento dell'inps) o potrà eventualmente trattenere soltanto una giornata per assenza ingiustificata alla chiusura del procedimento disciplinare?

In base a quanto previsto dall’art. 5, c. 14 del D.L. 463/83 convertito in L. 638/83 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988 n. 78, l’assenza ingiustificata del lavoratore alla visita fiscale disposta sia autonomamente dell’INPS che voluta dal datore di lavoro, comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza e questo indipendentemente dall’esistenza di un accertato stato di malattia (Cass. 24 luglio 2000 n. 9709). Per cui se l’assenza è avvenuta alla prima visita ci sarà la perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, se è avvenuta anche alla seconda visita medica, che può essere sia domiciliare che ambulatoriale, ulteriore riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo. L’assenza alla terza visita comporta l’interruzione dell’erogazione dell’indennità INPS fino al termine del periodo di malattia, configurandosi il mancato riconoscimento della malattia ai fini della corresponsione della relativa indennità (Circ. INPS 31 marzo 1989 n. 65). La sanzione prevista dalla legge n. 638/1983, art. 5, c. 14 è applicata sia dall'Inps che dall'azienda se, come di norma avviene, la disposizione è richiamata dai CCNL attraverso la carenza, la quota integrativa a carico del datore di lavoro oppure sanzione di altro tipo.

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