Indennità durante la malattia
L’art. 71 del CCNL Cooperative sociali prevede che alla lavoratrice spetta la conservazione del posto per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio. Tale limite potrà essere raggiunto per assenze di malattia o di infortunio non su lavoro anche se fatti in più riprese. In presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla lavoratrice non in prova sarà corrisposto il trattamento assistenziale a integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno. Di conseguenza e a condizione che un accordo aziendale non preveda un trattamento più favorevole alla lavoratrice non spetterà nessun altra integrazione a carico del datore di lavoro. L’assenza sarà non retribuita, ovviamente a condizione che sono presentati idonei certificati medici.
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