Destinazione del TFR
In base all'art. 8 del decreto 30 gennaio 2007 la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.Tra le forme di previdenza complementare sono compresi piani assicurativi individuali. L'irrevocabilità riguarda solo la scelta di fare tornare in azienda il TFR dopo che era stato destinato ad un Fondo di previdenza complementare.