Adempimenti

Regolarizzazione per l’emersione dei redditi esteri generati da attività lavorativa

di Salvatore Servidio

Con la circolare 13 giugno 2018, numero 12/E, l'agenzia delle Entrate fa luce sui vari aspetti della mini-voluntary concessa ai contribuenti residenti fiscalmente in Italia (e loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un'attività di lavoro dipendente o autonomo all'estero, in quanto in precedenza iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o frontalieri.

La procedura consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione (6 dicembre 2017) in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dall’attività lavorativa.

Riguarda soggetti fiscalmente in Italia (o loro eredi) in precedenza residenti all'estero e lavoratori che hanno prestato la propria opera in via continuativa all'estero. La sanatoria, in pratica, riguarda i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti all'estero e si estende alle attività derivanti dalla vendita di beni immobili nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. Sono escluse altre tipologie di investimenti e redditi, come quelli di impresa. Non si applica ad attività o somme di denaro già oggetto di voluntary disclosure.

Tra i molti chiarimenti, è specificato che sono ammessi alla procedura anche coloro che hanno ricominciato a prestare attività lavorativa in una zona di frontiera o sono tornati fiscalmente all'estero nel corso del 2017 e anche per chi ha ricevuto processi verbali di constatazione, inviti e questionari.

Per i primi sarà necessario che alla data del 6 dicembre 2017 (giorno di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 148/2017), abbiano ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell'attività e della giacenza a tale data. «Non rientrano quindi nell'ambito della procedura – si legge nella circolare - le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né, inoltre, quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente».

In caso, invece, di verbali di constatazione, inviti, questionari e inviti al contraddittorio, questi ultimi, contrariamente agli avvisi di accertamento e agli atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione, non pregiudicano l'accesso alla procedura.

Neppure le comunicazioni derivanti dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni di cui agli articoli 36-bis (liquidazione automatizzata) e 36-ter (controllo formale) del Dpr 29 settembre 1973, numero 600, sono di intralcio alla mini-voluntary.
Non possono, invece, essere regolarizzati gli investimenti patrimoniali, tra cui gli immobili.

Perfezionamento della procedura - La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018 tramite F24 Elide (codice tributo "8080"), senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del Dlgs 9 luglio 2017, numero 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo. In questo caso, la prima rata va pagata entro il 30 settembre 2018 e le successive, entro il 31 ottobre e il 30 novembre, dovranno essere maggiorate degli interessi legali. Il perfezionamento della procedura avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto.
Le domande possono essere inviate fino al 31 luglio 2018, esclusivamente per via telematica e direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero", che nei prossimi giorni sarà reso disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Effetti - L'avvenuto perfezionamento della procedura permette al contribuente di sanare la propria posizione fiscale solo con riferimento alle violazioni regolarizzate. Ciò non preclude l'esercizio dell'azione accertatrice, effettuabile entro gli ordinari termini di decadenza, rispetto a imposte (ad esempio Iva e Ivie), violazioni e annualità non rientranti nell'ambito applicativo della procedura.
In caso di mancato perfezionamento (ad esempio perché le attività erano state già oggetto di voluntary disclosure oppure per presentazione tardiva dell'istanza), le violazioni non risulteranno sanate e l'ente impositore competente provvederà, entro il 30 giugno 2020, alla notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione per i periodi d'imposta inclusi nella procedura.

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