Adempimenti

Regime di cassa 2017: le nuove regole

di Salvatore Servidio

Tra le novità di carattere fiscale apportate dalla legge di Bilancio 2017, vi è l'introduzione di un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, il cosiddetto regime per cassa.

L'articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è intervenuto, sia sull'art. 66 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per adeguare le modalità di determinazione del reddito dei semplificati tenendo conto di incassi e pagamenti, sia sull'articolo 18 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli aspetti contabili e ai registri obbligatori.

I limiti dimensionali dei ricavi per l'accesso al regime, pari a € 400.000 per le prestazioni di servizi e € 700.000 per le altre attività, sono rimasti invece immutati.

Scopo della novella legislativa è evitare gli effetti negativi per le "imprese minori" derivanti dal ritardo dei pagamenti e dal credit crunch. Inoltre, il nuovo meccanismo di determinazione del reddito mira a avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla disponibilità di mezzi finanziari, evitando che le imprese siano costrette a pagare imposte su proventi non ancora incassati.

Con circolare 13 aprile 2017, n. 11, l'agenzia delle Entrate ha fornito i dovuti chiarimenti sul regime di cassa, già in parte delucidati dalla Circolare 7 aprile 2017, n. 8, contenente "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata".

Nuovo regime - Sulla base del nuovo disposto normativo, a partire dal 1° gennaio 2017, il regime per cassa diventa il regime "naturale" per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere. Il nuovo regime è infatti immediatamente applicabile non soltanto ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2017 ma anche alle imprese già in attività a tale data.

Al fine di scongiurare eventuali effetti indesiderati ed impedire la "naturale" applicazione del regime per cassa, è possibile optare per il regime di contabilità ordinaria continuando ad utilizzare il principio di competenza (il principio di competenza impone di registrare le transazioni nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano, mente il principio di cassa include nel calcolo del reddito solo i costi e i ricavi per cui ci sia stata manifestazione finanziaria). L'opzione per il passaggio al regime ordinario:

• si attua mediante comportamento concludente;

• ha durata minima di tre anni e resta valida sino a revoca;

• così come la revoca, va evidenziata nella prima dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la scelta è operata.

Di conseguenza, salvo l'esercizio di una specifica opzione o di un comportamento concludente rivolto all'adozione del regime ordinario, l'impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 del Dpr 600/1973, dovrà applicare il nuovo regime per cassa in luogo del principio di competenza.

Le norme interessate dalle modifiche in esame sono:

- l'articolo 66 Tuir (parzialmente riformulato);

- l'articolo 5-bis del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (introduzione del nuovo comma 1-bis);
- l'articolo 18 del Dpr n. 600/1973 (riscritto).

Caratteristiche principali - Si è detto che la legge di Bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, razionalizzando, contestualmente, i relativi adempimenti contabili.

Il nuovo regime di cassa si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e, quindi, dal periodo di imposta 2017.

Con il nuovo principio di cassa, le imprese minori in contabilità semplificata calcolano l'imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Rispetto al passato, entra nel computo dell'imponibile anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, mentre vengono escluse le esistenze e le rimanenze.

Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive e in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive.
Il nuovo criterio di cassa, valevole sia ai fini Irpef che Irap, comporta maggiori oneri contabili tra cui la tenuta di appositi registri cronologici incassi e pagamenti.

Beneficiari - I soggetti interessati dalle nuove regole sono le "imprese minori" (imprese in regime di contabilità semplificata ex articolo 18 del Dpr n. 600/1973). La norma si applica a tutte le imprese ammesse alla contabilità semplificata:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Tuir;
- imprese familiari e aziende coniugali;

- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

- società di armamento e società di fatto;

- enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.

Per accedere al regime, ci sono soglie massime in termini di ricavi che non devono essere superiori a 400mila euro per le imprese di servizi, 700mila euro per le altre attività. Nel caso in cui l'impresa sia attiva sia nei servizi, sia in altre attività, si fa riferimento all'attività prevalente.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno.

La determinazione del reddito per "cassa" - Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi (di cui all'articolo 85 del Tuir) e degli altri proventi (di cui all'articolo 89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso. Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d'impresa all'atto dell'effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa. Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal Dpr n. 917/1986 i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall'articolo 66 del Tuir. Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito "per competenza" (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente "per cassa" (come, ad esempio, interessi di mora).

Rimanenze finali - Nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza (articolo 1, comma 18, della legge n. 232/2016). Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell'intero importo delle rimanenze finali 2016.

Irap - La legge di bilancio 2017 è intervenuta anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori (articolo 1, comma 20). Per questi soggetti, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell'imposta sul reddito. Come per l'Irpef, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini Irap degli esercizi successivi.

I nuovi obblighi contabili - Per adeguarli al nuovo regime di cassa, la legge di bilancio 2017 ha riorganizzato anche gli adempimenti contabili delle imprese minori.
In particolare, il nuovo articolo 18 del Dpr n. 600/1973, riformando la disciplina precedente, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere di:

a) istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti. In questo caso tali registri coesistono con i registri Iva, ove obbligatori;

b) utilizzare, come in passato, i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini Iva;

c) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. Nelle ipotesi a) e b) le registrazioni dovranno essere eseguite non oltre 60 giorni dalla data dell'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa, mentre i componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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