Servizi sostitutivi di mensa
Con l’entrata in vigore dal Decreto 7 giugno 2017 n. 122 pubblicato in G.U. N. 186 del 10/08/2017, dal 9 settembre 2017 è cambiata radicalmente la disciplina fiscale e contributiva relativa ai c.d. buoni pasto. Due sono le novità sostanziali: • La prima è che per l’utilizzo dei buoni pasto non si fa più riferimento alla giornata lavorativa e pertanto potrà avvenire anche in giornate non lavorative, comprese anche le cause di sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, maternità, ecc. In questo caso l’erogazione dei buoni pasti non potrà godere dell’esenzione fiscale e contributiva fino a Euro 5,29 se cartacei oppure Euro 7,00 se elettronici. • La seconda riguarda il limite di utilizzo giornaliero dei buoni: è prevista la cumulabilità fino a 8. Pertanto dal 9 settembre 2017 il diritto al buono pasto si avrà solamente per le giornate effettivamente lavorate. Il buono potrà ad ogni modo essere speso anche cumulativamente, fino ad un massimo di otto, in qualsiasi giornata del mese come previsto dal Decreto 122/2017. In questo caso il limite giornaliero di esenzione inerente la spendibilità di un numero massimo di 8 buoni pasto in qualsiasi giorno (sia esso lavorativo o non lavorativo) sarà di Euro 42,32 euro nel caso di 8 buoni cartacei del valore max di Euro 5,29 e di Euro 56 euro se vengono utilizzati buoni elettronici con un valore max di Euro 7,00 (chiaramente l’eccedenza per singolo buono superiore ad euro 5,29 oppure 7,00 sarà senz’altro imponibile fiscalmente e previdenzialmente).
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