Produttività, vademecum Pmi dai consulenti del lavoro
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Per applicare la tassazione agevolata al 10% sui premi di risultato, infatti, la norma (commi 182-189, articolo 1, della legge 208/2015) richiede che questi siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali. Per le realtà più piccole, prive di sindacato, quindi si pone la necessità di individuare un modello di riferimento.
Secondo il parere, l’azienda può scegliere di avviare una interlocuzione sindacale «con un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale». E con quello raggiungere l’intesa. Oppure può anche decidere di non intavolare trattative sindacali. A quel punto, secondo i consulenti, le ipotesi sono due:
se l’azienda è iscritta all’associazione di categoria «è obbligata - si legge nel parere - ad applicare il contratto territoriale sottoscritto dalla propria associazione». Nessuna discrezionalità, quindi, perché con l’adesione si crea un vincolo ad applicare tutti i livelli di contrattazione sottoscritti da quella associazione.
se però l’azienda non è iscritta ad alcuna associazione di categoria, è libera di «recepire un qualsiasi contratto territoriale» senza vincoli né di territorio, né di settore. A garantirgli questa libertà è, argomentano i consulenti, l’articolo 39 della Costituzione sui diritti sindacali. In altre parole, i consulenti non riconoscono le condizioni inserite nei principali accordi quadro già firmati da Confindustria, Confcommercio, Cna e Confartigianato, da un lato, e sindacati dall’altro. Per essere recepiti anche dai non iscritti, tutti questi accordi richiedono almeno il conferimento di un mandato (in alternativa all’iscrizione). Diverse anche le modalità di recepimento: per i consulenti del lavoro dopo la comunicazione interna ai lavoratori non servono altre formalità. Alcuni accordi quadro, invece, richiedono la comunicazione del recepimento anche a un comitato misto.