Alternanza scuola-lavoro, il rebus sull'obbligatorietà delle visite mediche
A distanza di alcuni mesi dell'entrata in vigore del nuovo regime in materia di studenti impiegati nei progetti di alternanza scuola - lavoro, introdotto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) 3 novembre 2017, n. 195, stanno emergendo diverse criticità non di poco conto in relazione a diversi profili gestionali.
Molte imprese, infatti, nell'applicare le nuove disposizioni stanno incontrando non poche difficoltà legate sia all'inquadramento del rapporto e la sua eventuale assimilazione ai tirocini, sia agli obblighi da assolvere per quanto riguarda soprattutto le visite mediche obbligatore e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Si tratta, invero, di questioni di non poco conto, anche per le implicazioni di natura penale che possono avere che, come vedremo, scaturiscono anche da una disciplina a tratti alquanto lacunosa del citato Decreto n.195/2017.
Negli ultimi mesi nella prassi non poche imprese ospitanti hanno avviato lo studente alla sorveglianza sanitaria a cura del medico del lavoro aziendale, a prescindere dell'esposizione a rischi specifici per la quale la stessa è obbligatoria secondo la vigente normativa.
Il Decreto n.195/2017 ha introdotto in tale ambito, invece, un regime speciale in base al quale secondo quanto stabilisce l'art. 5, comma 5, agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente, attraverso le aziende sanitarie locali (ASL), con la possibilità di stabilire in un'apposita convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
Tale disposizione, quindi, non prevede che le visite mediche per lo studente sono obbligatorie in ogni caso, ma solo nei casi previsti dalla normativa vigente; in tal senso occorre segnalare che un approfondimento di tale disciplina, non del tutto convincente, e del collegato regime sanzionatorio è stato compiuto recentemente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Lettera Circolare del 12 ottobre 2017, prot. n.3/2017.
Di conseguenza non è invocabile, come sostenuto da qualcuno, la disciplina protettiva della legge n.977/1967, che com’è noto, per i bambini e gli adolescenti in quanto minori, prevede tassativamente la visita preventiva tramite le ASL o un medico convenzionato con il SSN. L’art. 1, comma 1, di tale legge trova, infatti, applicazione nel caso di minorenni occupati in base ad un contratto di lavoro (subordinato o autonomo), anche speciale mentre, invece, nel caso in esame come si è visto si è in presenza di un rapporto avente mera natura didattica.
Non è chiaro, però, se sulla base del citato art. 5, c omma 5, le visite mediche ove obbligatorie devono essere richieste all'ASL dalla scuola o dall'impresa ospitante; come accennato in tale norma si rileva il riferimento ad una convenzione tra istituzione scolastica e ASL per quanto riguarda gli oneri delle visite ma, considerata la ratio dell'istituto dell'alternanza e la sua disciplina generale, se ne deduce che la convenzione tra scuola e ASL sembra necessaria anche per l'assegnazione ai medici competenti di quest'ultima dell'incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria sugli studenti.
Su questo punto, però, sembra che gran parte delle scuole non si siano ancora mosse con il risultato che in diversi casi le imprese ospitanti o hanno provveduto a chiedere direttamente all'ASL di effettuare le visite, oppure hanno chiesto al proprio medico del lavoro di eseguirle.
Quest'ultima soluzione non è, tuttavia, in linea con la citata disciplina in quanto l'art. 5, comma 5, appare chiaro: legittimate ad eseguire le visite sugli studenti in alternanza sono le ASL e non il medico competente aziendale; si tratta, invero, di una disposizione che rischia di frenare enormemente le imprese nell'accogliere gli studenti per due ordini di motivi.
Il primo è che ove obbligatoria la visita medica dello studente volta accertare l'idoneità all'attività da svolgere deve essere preventiva; di conseguenza possono passare anche diverse settimane dal previsto ingresso in azienda dello studente e la visita anche perché, al momento, sembra che diverse ASL non stanno tenendo conto di quanto prevede il Decreto n.195/2017, che assegna ad esse questo nuovo compito così delicato.
Il secondo motivo è che il medico competente dell'ASL per effettuare la visita dello studente ha necessità di conoscere gli esiti della valutazione dei rischi e nelle imprese si sta generando la preoccupazione che gli ispettori piombino in azienda per dei controlli.