Per la regolarità contributiva basta la domanda di rottamazione-ter
Il decreto legge 119/2018 (convertito con legge 136/2018) estende (articolo 3, comma 10, lettera f-bis) la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter delle cartelle esattoriali) ai fini del rilascio del Durc (documento unico di regolarità contributiva).
In pratica si applica alla nuova rottamazione quanto già previsto per le precedenti rottamazioni: sarà pertanto possibile il rilascio del Durc a fronte della semplice presentazione della domanda di definizione agevolata (ovviamente in presenza degli altri requisiti di regolarità). L'Inps, con messaggio 28 dicembre 2018, numero 4844, chiarisce alcuni aspetti relativamente alla applicazione della nuova disposizione.
La rottamazione ter può avere ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ivi inclusi quelli oggetto della prima rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016) decaduta per mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste. Il pagamento di questi carichi può avvenire entro il 31 luglio 2019 in unica soluzione, oppure in un massimo di diciotto rate consecutive, in particolare: 31 luglio e 30 novembre 2019, 28 febbraio, 31 maggio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020.
I carichi della seconda rottamazione (Dl 148/2017) sono ammessi alla nuova rottamazione purché risulti effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l'integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. In questo caso l'avvenuto adempimento consente l'ammissione al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall'anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Dal 19 dicembre 2018, ossia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 136/29018, le richieste di regolarità contributive dovranno essere definite con l'attestazione di regolarità ove già presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (naturalmente in mancanza di altre pendenze). Si ricorda che è ammesso un intervallo di "confidenza", nel pagamento dell'unica o delle successive rate, di 5 giorni (ossia ritardi di pagamento entro tale limite non fanno perdere il beneficio). Ai fini del rilascio del Durc l'intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme dovute in unica soluzione o con il pagamento delle rate richieste. In difetto, i Durc online rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica.
La definizione agevolata consente di far rientrare anche i decaduti della prima rottamazione per i quali si era proceduto all'annullamento dei Durc online già rilasciati. Anche questi soggetti, pertanto, potranno con la sola presentazione della dichiarazione di adesione alla nuova rottamazione ottenere l'attestato di regolarità contributiva.
Analoghe considerazioni si estendono a coloro che hanno beneficiato della rottamazione-bis. In tal caso, tuttavia, dovrà essere verificato il versamento delle somme residue (derivanti da irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018) entro il termine del 7 dicembre 2018. In esito positivo sarà rilasciato l'attestato di regolarità; diversamente il contribuente non potrà essere ritenuto regolare dal momento che, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla rottamazione-ter.