Responsabilità ai committenti ma controlli spuntati
Il committente risponde direttamente nei riguardi del lavoratore e degli enti previdenziali anche se non è stato preventivamente escusso il patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
I contratti collettivi nazionali non potranno più individuare metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti.
Sono questi i due interventi che riguardano la responsabilità solidale negli appalti contenuti nell’articolo 2 del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 17 marzo 2017, n. 64.
Si tratta di una disposizione che di fatto azzera la norma introdotta il 3 luglio 2012 (legge 92/2012) e contemporaneamente riapre tutti i problemi di una corretta gestione della responsabilità solidale negli appalti.
L'articolo 29 del Dlgs 276/2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori - entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto - a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto.
La responsabilità solidale si estende anche ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi (e non anche alle sanzioni) dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
L'articolo 29 trova applicazione solo con riferimento ai contratti di natura privata.
Il problema sta nel fatto che il committente è chiamato a una responsabilità solidale diretta e illimitata, senza che la legge abbia disposto la possibilità di svolgere controlli incisivi per verificare la correttezza della filiera (controlli che allo stato sono riservati solo agli organi ispettivi). Pertanto, per il committente i controlli sono possibili sempre che siano stati regolati nel contratto di appalto. I contratti di appalto possono contenere clausole di tutela come, ad esempio, l'espromissione o la sospensione del corrispettivo in caso di accertata irregolarità.
Nei contratti possono essere inserite anche clausole che impongono all'appaltatore di fornire l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto e ogni sua variazione (questo per tracciare il perimetro della responsabilità).
È regola diffusa che prima del pagamento sia consegnato il Durc positivo nonché attestazione dell’avvenuto pagamento degli stipendi.
In alcuni casi, i committenti si sono spinti più avanti richiedendo agli appaltatori il rilascio di atti transattivi sottoscritti in sede protetta dai lavoratori in cui si attesta che non sussistono pendenze retributive.
Nonostante tutti i controlli, però, il committente risponde in solido con l'appaltatore o il subappaltatore.
Il committente, infatti, rimane responsabile anche qualora, nel periodo di vigenza di un Durc positivo dell'appaltatore, sia successivamente accertata in sede ispettiva una qualunque irregolarità previdenziale o assicurativa.
La responsabilità solidale rimane anche qualora il lavoratore rivendicasse prestazioni di lavoro straordinarie non controllabili dal committente. La norma dunque attribuisce una responsabilità solidale oggettiva al committente nonostante egli non sia messo in grado di effettuare controlli sull'oggetto di cui è chiamato a rispondere solidalmente.