ApprofondimentoContenzioso

Accertamento del mobbing e risultanze della Ctu

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 10

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In caso di accertata insussistenza del mobbing, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere accertato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore

Massima

  • Mobbing – valutazione complessiva dei fatti allegati – necessità – sussiste – responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – accertamento – necessità – sussiste – risultanze della CTU – esame critico – necessità - sussiste Cass. Sez. Lav., ord. 12 febbraio 2024, n. 3822

    Ai fini dell’accertamento di ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve procedere alla valutazione complessiva, e non meramente atomistica, dei fatti allegati a sostegno della domanda, al fine di verificare la sussistenza sia dell’elemento oggettivo (pluralità continuata di comportamenti dannosi), che dell’elemento soggettivo (intendimento persecutorio nei confronti della vittima); in caso di accertata insussistenza del mobbing, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere accertato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; nell’apprezzare la sussistenza di un danno alla salute e del nesso causale tra questo e l’ambiente di lavoro, il giudice non può prescindere da un esame critico delle risultanze della svolta c.t.u. medico legale per affidarsi esclusivamente a proprie intuizioni e convinzioni personali su aspetti il cui apprezzamento richiede particolari competenze tecniche

Riepilogo della vicenda giudiziaria

Una ex lavoratrice, assunta presso il Ministero dell’Università e della Ricerca con funzioni di assistente amministrativa, proponeva ricorso per sentir condannare l’istituzione già datrice di lavoro a risarcire i danni da mobbing verticale conseguenti ad una serie di condotte vessatorie che saranno meglio dettagliate infra.

Il Tribunale di Monza, competente quale giudice di prime cure, accoglieva il ricorso della lavoratrice, riconoscendole il risarcimento dei danni alla salute e non...

  • [1] A questo proposito il richiamo va alla massima espressa dalla recente sentenza Cass. n. 3692/2023, la quale a sua volta richiama Cass. 3291/2023, massimata come segue: “E’ illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (…) lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all’art. 2087 cod. civ.”