Il rinnovo dell'accordo economico collettivo per gli agenti del settore commercio introduce una serie di novità ma conferma nella sostanza il precedente sistema di calcolo dell'indennità di fine rapporto totalmente diverso se non contrario con la ratio dell'art. 1751 c.c.
Il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per gli agenti del settore del commercio, entrato in vigore il 1° luglio 2025 e con scadenza al 30 giugno 2029, introduce una serie di novità, non particolarmente significative. Va anche ricordato che l'accordo collettivo si applica soltanto ai rapporti di agenzia che lo hanno espressamente richiamato (o qualora il preponente sia iscritto ad una delle organizzazioni sindacali che lo ha firmato). Altrimenti si applica solo la legge.
Le novità dell'Aec
Art. 1 - Anche se non ...