Agevolazioni

Agevolazione per i lavoratori provenienti dalle imprese in crisi: è dubbia l’applicazione per il 2023

A causare l’incertezza per gli operatori è l’incrocio di rimandi a norme diverse che si sono succedute nel corso dell’anno

di Alice Chinnici

In materia di incentivi all’assunzione la legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ripropone, per le assunzioni effettuate nel 2023, gli esoneri per le assunzioni di donne svantaggiate e di giovani al di sotto di 36 anni già disciplinati dalla legge 178/2020 con la particolarità di innalzare l’importo massimo fruibile a 8mila euro in luogo dei precedenti 6mila euro. La medesima legge introduce - in alternativa all’esonero previsto dall’articolo 8 del D.L. 4/2019 - una nuova agevolazione per i datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza.

Fatta questa premessa occorre capire la sorte di un’altra agevolazione che, anche se contenuta in un corpo normativo diverso, richiama comunque il comma 10 della legge 178/2020 (recante la disciplina dell'esonero under 36), ovvero l’agevolazione prevista per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi introdotta dal comma 119 della legge 234/2021 e successivamente modificata dal D.L. 21/2022 (cosiddetto Decreto Ucraina).

In particolare, il comma 119, della legge 234/2021 dispone che l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 178/2020 (100% dei contributi esonerabili), è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, legge 296/2006, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Più precisamente, l’agevolazione per lavoratori provenienti da imprese in crisi è disciplinata dalla legge 234/2021 mediante un rinvio al comma 10 della legge 18/2020 per le assunzioni effettuate nel periodo "ivi considerato"; il periodo "ivi considerato" sarebbe il biennio 2021-2022, ma poiché la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 l'agevolazione spetta – come chiarito anche dall'Inps con la circolare 99/2022 - per le nuove assunzioni e per le trasformazioni a tempo indeterminato nonché per i trasferimenti, effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2023 richiama, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le sole disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1, legge 178/2020 senza alcun riferimento al comma 119, legge 234/2021 recante appunto l'agevolazione per i lavoratori provenienti da imprese in crisi.

Considerando che l’agevolazione per lavoratori provenienti da imprese in crisi presenta profili propri di disciplina - non solo perché disciplinata da un altro testo normativo, ma anche perché caratterizzata da regole diverse, quali ad esempio, la durata per un periodo massimo di 36 mesi anche per le regioni del sud, nessun requisito anagrafico, non applicazione dei divieti di licenziamento - parrebbe che la stessa non possa essere applicata per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023. L’incertezza che sovente si genera con la tecnica legislativa dei rimandi impone comunque l'utilizzo del condizionale, pertanto, sul punto sarebbe opportuno un chiarimento ministeriale.

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