Aiuti di Stato, de minimis e prescrizione
Con due decisioni ravvicinate dell’ 8 giugno 2017, n. 14316, e 9 giugno 2017, n. 14465, la Sezione Lavoro della Cassazione ripercorre, con efficace sintesi, alcune questioni relative al recupero di agevolazioni contributive illegittimamente godute (in entrambi i casi si trattava di agevolazioni indebite per contratti di formazione e lavoro stipulati fino al 2001), analizzando i profili delle modalità di recupero, dell'applicazione del termine di prescrizione e del calcolo delle somme idonee a costituire la quota de minimis per la quale non è dovuta alcuna restituzione.
Nella prima sentenza (n. 14316/2017) la Corte si sofferma sulle modalità di recupero delle agevolazioni contributive di cui trattasi, ritenute aiuti di Stato non conformi al trattato CE (decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, n. 2000/128/CE). Principio rilevante è che l'azione di recupero assume carattere prevalente rispetto alle regole comuni in materia di adempimento dell'ordinario obbligo contributivo. Il recupero, in altri termini, non scaturisce da un autonomo accertamento dell'Inps cui segue l'emissione dell'atto impositivo (con applicazione del dlgs n. 46/1999), quanto dall'obbligo originario – inadempiuto - di pagare la contribuzione nella misura intera. Per questo siamo in presenza di una forma di recupero per così dire extra ordinem che segue regole sue proprie e che quindi non soggiace, ad esempio, ai termini di decadenza fissati dall'articolo 25 del dlgs n. 46/1999 (nonostante l'INPS abbia utilizzato la procedura di iscrizione a ruolo: tale circostanza infatti non incide sulla qualificazione giuridica dell'azione). L'importante è che siano rispettati i principi dell'equivalenza tra quanto previsto nel diritto comunitario e quanto previsto per le violazioni del diritto interno e di effettività del rimedio, nel senso che non deve essere reso eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario (cfr. Cass. n. 7306/2013).
Sotto questo profilo le indicazioni sulla natura del recupero interessano anche il tema della prescrizione, affrontato anche nella seconda decisione (cfr. Cass. n. 14465/2017). In entrambe le sentenze la Corte mostra di voler dar seguito all'orientamento ormai consolidato che applica in materia il termine ordinario di prescrizione decennale (articolo 2946 del Codice civile), decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, in quanto solo da tale momento l'aiuto di Stato è qualificabile come illegale. Il termine di prescrizione applicabile (individuato nell'ambito della normativa interna, che comunque deve disciplinare le azioni di recupero nel rispetto dei principi sopra indicati) non è il termine di prescrizione dell'azione ex articolo 2033 del Codice civile, proprio perché lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità dell'obbligazione contributiva, e quindi non dà vita, in caso di applicazione illegittima della normativa, ad una ripetizione di indebito. Non è nemmeno applicabile il termine di prescrizione previsto in materia contributiva (articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995), dal momento che questa disposizione riguarda la contribuzione in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre l'incompatibilità comunitaria può riguardare qualsiasi tipo di aiuto. Non è quindi possibile assimilare l'azione di recupero dello sgravio da aiuto di stato illegittimo e l'azione di pagamento di contributi non versati, applicando in via analogica alla prima azione il termine di prescrizione proprio della seconda.
Quanto alla regola de minimis, che costituisce un'eccezione alla generale disciplina degli aiuti di Stato e che pone una soglia di aiuto al di sotto della quale l'aiuto si ritiene compatibile, le condizioni poste dall'ordinamento europeo per rendere applicabile la regola del de minimis sono elementi costituitivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo e quindi devono essere oggetto di specifica dimostrazione da parte del soggetto che ne beneficia. Inoltre, non è sufficiente che l'importo chiesto in recupero sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione: l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro lordi nell'arco di tre esercizi finanziari (Reg. CE n. 1998/2006), a decorrere dal primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto de minimis. La Cassazione, da ultimo, ricorda quale sia il meccanismo con cui viene applicata la regola in questione: la prova, come si è accennato, deve riguardare l'ammontare massimo dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal primo e non viene effettuata alcuna distinzione tra parte di aiuto giudicata compatibile e parte giudicata incompatibile, per cui non può ritenersi che la regola del de minimis possa essere considerata quale previsione del diritto ad una detrazione dalla somma complessivamente dovuta. In altre parole, superata la soglia, il contributo è recuperato nella sua interezza, non solo per la parte eccedente la quota del de minimis.