Agevolazioni

Aiuti di Stato, il regime per under 36, esonero donne e percettori di Rdc

Agevolazione ancora bloccate in attesa del via libera Ue

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di Manuela Baltolu

A oggi non sono ancora fruibili le agevolazioni contributive introdotte dalla legge 197/2022 per il 2023, di queste due sono mere riproposizioni di benefici già esistenti, ovvero l'under 36 e l'esonero donne, già disciplinati dalla legge 178/2020 per il biennio 2021-2022 (commi 297 e 298 articolo 1, legge 197/2022), e solo la terza, il nuovo esonero per percettori di reddito di cittadinanza (commi 294-296, articolo 1, legge 197/2022) effettivamente si può definire una misura aggiuntiva, nonché alternativa all'ulteriore beneficio già in essere per questi soggetti (di cui all'articolo 8 del Dl 4/2019).
Sono tutte subordinate, infatti, all'autorizzazione Ue ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), il quale prevede l'esame permanente della Commissione dei regimi di aiuti esistenti negli Stati membri al fine di identificare le misure che, istituite o da istituirsi presso lo Stato di riferimento, siano compatibili con il mercato interno in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro tre mesi dall'avvio della procedura di esame richiesta dallo stato membro, la Commissione potrà comunque deliberare.
In particolare il paragrafo 3, espressamente richiamato dal comma 299, articolo 1, della legge 197/2022, afferma che «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
Pertanto, finché non sarà ufficializzata la decisione Ue, le agevolazioni in trattazione non potranno trovare applicazione, fermo restando che saranno comunque necessarie le consuete regole applicative da parte dell'Inps.
Una volta approvate dalla Ue, le stesse non saranno assoggettate ad alcun massimale di utilizzo poiché nel testo normativo non è stato identificato un regime di aiuti di riferimento che implichi un limite di importo, come invece è avvenuto nella legge 178/2020, relativamente sia all'under 36, sia all'esonero donne, in cui è presente espresso riferimento alla "sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione".
Nella citata legge 197/2022 non è richiamato alcun regime particolare ma, come detto, la sola autorizzazione preventiva di cui all' articolo 108 del Tfue; se ne deduce pertanto che se si fosse voluto inserire un ulteriore regime di regolamentazione esso sarebbe stato specificatamente indicato nella norma.
Inoltre, il citato temporary framework è andato a scadenza il 30 giugno 2022, l'attuale temporary crisis framework ha ricompreso al suo interno la sola decontribuzione Sud (commi 161-168, articolo 1, legge 178/2020) e, per quanto riguarda il regime de minimis, l'articolo 3, comma 1, del relativo Regolamento Ue 1407/2013 esclude tali aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, confermando pertanto il regime de minimis come alternativo alla richiamata procedura di cui all’articolo 108 del Tfue stabilita nel testo della legge 192/2022.

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