Ammortizzatori

Ammortizzatore unico e semplificato per i Comuni colpiti dall’alluvione

Nei 91 Comuni colpiti dall’alluvione delle scorse settimane in Emilia Romagna, Marche e Toscana si potrà applicare un’indennità per i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività

di Mauro Marrucci

Ammortizzatore sociale unico in deroga e indennità una tantum per gli autonomi. Sono queste le misure urgenti per il sostegno al reddito concesse dal decreto sull’alluvione varato dal Consiglio dei ministri del 23 maggio, entro determinati limiti di spesa, per aziende e lavoratori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023 nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, e nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze.

L’applicazione

Per i lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa, è prevista un'indennità, ammessa a contribuzione figurativa, per un importo mensile massimo non superiore a quello stabilito per gli ammortizzatori sociali (euro 1.321,53), a pagamento diretto da parte dell’Inps. La misura è riconosciuta ai dipendenti operanti nei territori coinvolti, a quelli impossibilitati anche in parte a recarsi al lavoro se residenti o domiciliati negli stessi ambiti territoriali e ai lavoratori agricoli che non abbiano potuto prestare attività lavorativa. L'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento emergenziale, all'interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione o all'inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero all'inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, o comunque ad altri avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del dipendente in luogo diverso da quello di lavoro. Tutte queste condizioni dovranno essere adeguatamente documentate. La prestazione è assicurata per un massimo di 90 giorni per i dipendenti impossibilitati a prestare attività lavorativa e, per non oltre 15 giorni, per quelli che non si siano potuti recare al lavoro.

Lavoratori agricoli

In ambito agricolo, per i lavoratori che alla data dell'evento emergenziale avessero in corso un rapporto di lavoro, l'indennità, valida ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione, è concessa nel limite massimo di 90 giornate, mentre, per i restanti lavoratori, è ammessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte quelle lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. La provvidenza è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente.

La semplificazione

A prima vista, la misura è accolta con favore dal mondo imprenditoriale e degli operatori in quanto risulta estremamente semplificata, assumendo le vesti di un ammortizzatore sociale unico applicato a prescindere dal settore d'inquadramento del datore di lavoro. Si eviteranno così le criticità che si erano registrate durante la pandemia.La semplificazione è inoltre confermata dall'esonero degli obblighi di consultazione sindacale, dal pagamento della contribuzione addizionale oltre che dai limiti temporali di durata previsti per gli ammortizzatori sociali.Sul versante dei lavori autonomi residenti, domiciliati o operanti nei territori coinvolti, che hanno dovuto sospendere l'attività per gli eventi alluvionali, è invece prevista un'indennità una tantum pari a 1000 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a un mese e comunque nella misura massima di 3000 euro.

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