Ammortizzatori

Ammortizzatori, la prassi dell’Inps si adegua al Consiglio di Stato

L’Inps offre <a uuid="" channel="" url="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/39895051" target="_blank"/>chiarimenti sull'istruttoria della Cigo, del Fis e dei Fondi previsti dagli articoli 26 e 40 del Dlgs 148/2015, tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato

di Mauro Marrucci

Con il messaggio 980 del 9 marzo 2023, l'Inps ha offerto interessanti chiarimenti sull'istruttoria della Cigo, del Fis e dei Fondi di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. 148/2015, tenuto conto anche di recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Le prime indicazioni riguardano gli obblighi di informazione e consultazione sindacale cui il datore di lavoro è onerato nei confronti delle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché, se presenti, nei confronti delle Rsa o della Rsu, ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 148/2015.
L'Istituto – richiamando i messaggi 4778/2018, 3777/2019, 606/2022 – nel riepilogare le varie modalità con cui può essere data comunicazione e prova dell'informativa, ha ricordato che l'obbligo rileva ai fini di procedibilità della domanda. Il coinvolgimento del sindacato deve tuttavia essere interpretato in termini sostanziali e non formali per la verifica degli obblighi. L'Inps ha infatti spiegato che le comunicazioni – non essendo normativamente precisata la necessità di allegazione alla domanda - devono essere oggetto di valutazione, non solo se prodotte in corso d'istruttoria ma anche qualora inoltrate successivamente all'adozione del provvedimento decisorio con istanza di riesame o ricorso amministrativo.
Da osservare inoltre che, mentre per gli eventi che non sono qualificati come Eone (eventi oggettivamente non evitabili) la comunicazione prevista dall'art. 14, c. 1, deve essere preventiva, per quelli classificabili Eone (art. 14, c. 4), può anche essere concomitante o successiva a quella di inizio del periodo di contrazione. Ne deriva che, in quest'ultima ipotesi, poiché la norma non prevede un termine per l'adempimento, esso può essere assolto anche dopo la presentazione della domanda o dopo la richiesta d'integrazione istruttoria.
Il messaggio, oltre ad offrire alcuni chiarimenti in merito alla verifica del terzo delle ore lavorabili per le unità produttive costituite nel semestre, ha fornito alcune precisazioni sulla relazione tecnica da allegare all'istanza ai sensi dell'art. 2 del Dm 95442/2016.
Poiché essa è resa ex art. 47 del Dpr 445/2000 e, quindi, costituisce idonea autocertificazione, l'Inps ricorda alle proprie Sedi che non può essere attivata una richiesta di integrazione istruttoria al fine di ottenere dal datore di lavoro la produzione della documentazione indicata nella relazione medesima (quali ordinativi, preventivi, commesse, partecipazione a gare o appalti, etc.), fatto salvo che dalla relazione tecnica emergano elementi informativi insufficienti per la valutazione dell'istanza.
La richiamata documentazione può essere invece pretesa in sede di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.
L'integrazione documentale prodotta in riscontro alla richiesta di supplemento istruttorio deve comunque essere considerata utilmente ricevuta, anche se pervenuta oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 11 del D.m. 95442/2016, purché sia trasmessa entro la data di adozione del provvedimento.
L'Istituto precisa infine che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riscontri la richiesta di supplemento istruttorio entro la data di adozione del provvedimento, la domanda può essere rigettata per carenza di elementi di valutazione, fermo restando che la motivazione della reiezione deve espressamente evidenziare che il soccorso istruttorio è stato attivato, riportando gli estremi della comunicazione inviata, con la precisazione che la stessa è rimasta priva di riscontro.

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