Anticipo TFR fondo tesoreria
L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce la possibilità per Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, di richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Tale possibilità è subordinata al soddisfacimento di requisiti minimi a tutela sia del datore (ad esempio gli otto anni di servizio) che del lavoratore (ad es. soddisfazione delle anticipazioni avanzate nei limiti del dieci per cento degli aventi titolo). E’ inoltre richiesta la presenza di motivazioni specifiche ( ad es. acquisto prima casa). Tuttavia l’ultimo comma del citato articolo 2120 prevede che: ”Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.”. Pertanto, ove esista un accordo individuale o una previsione della contrattazione collettiva, è possibile richiedere una anticipazione superiore al 70 per cento, anche nel caso di erogazione diretta da parte del Fondo di Tesoreria ( v. msg. Inps 17020/2012).