ApprofondimentoRapporti di lavoro

Apprendistato e successione di contratti

di Stefano Malandrini

N. 31

guida-al-lavoro

Un'analisi delle modalità con le quali ridurre, per evitare il rischio di illegittimità, la durata dei rapporti di apprendistato in caso di inserimento di apprendisti che hanno già esperienze di lavoro, presso lo stesso o altro datore di lavoro, con una matrice di calcolo di rischio e suggerimenti operativi

Le situazioni riscontrabili

L'evoluzione del lavoro[1], condizionata negli ultimi anni da alcuni fattori induttivi di un forte dinamismo, quali l'innovazione tecnologica, i carichi e scarichi intensivi, i riassetti organizzativi, è da tempo contraddistinta anche da sempre più frequenti variazioni delle mansioni assegnate e/o della titolarità dei rapporti di lavoro[2]. Ne conseguono:

  • una progressiva diffusione della formazione c.d. "permanente" (per favorire la c.d. occupabilità della forza-lavoro) nelle modalità formali/non-formali/informali che caratterizzano i contesti di apprendimento riconosciuti sia dalle linee di indirizzo ministeriali, declinate nel "Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle competenze" di cui all'Accordo realizzato nella Conferenza Unificata del 8 luglio 2021, sia da alcuni rilevanti provvedimenti legislativi[3];
  • una necessità complementare di formazione c.d. "continua" (per migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali dei lavoratori già occupati), supportata anche dai fondi paritetici interprofessionali istituiti ai sensi dell'art.118 della Legge n.388 del 23 dicembre 2000.

Oltre che da questi interventi formativi diretti, l'implementazione e/o la modifica delle competenze individuali, a riscontro delle mutevoli esigenze...

  • [1] Cfr. "Le trasformazioni del lavoro", ADAPT University Press, 2021.

  • [2] Cfr. l'indagine Confindustria sul "Mercato del Lavoro", edizione 2023.

  • [3] Il Decreto 20 luglio 2015 che definisce il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, il D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 relativo al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'art.4 della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, nei commi in cui definisce i sistemi formativi etc.

  • [4] Il riferimento è ad interventi come quello disposto dalla Legge n.213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), che all'art.1 comma 15 ha previsto, per i soli periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nella misura pari al 6% per retribuzioni mensili non eccedenti l'importo di 2.692 euro e nella misura del 7% per retribuzioni mensili non eccedenti l'importo di 1.923 euro, senza effetti sul rateo di tredicesima.

  • [5] La regolamentazione dell'apprendistato è rimessa dal D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 alle Regioni e Provincie autonome ex art.43 c.3 (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale), art.44 c.3 (apprendistato professionalizzante), art.45 c.4 (apprendistato di alta formazione e di ricerca) nonché a protocolli con le istituzioni formative.

  • [6] La destinazione dei contratti di apprendistato alla qualificazione professionale a fini contrattuali è precisata dall'art.42 comma 5 lettera e) del D.Lgs. n.81 del 15 giugno 2015 in riferimento a tutte le tipologie di apprendistato.

  • [7] Vedasi nota 6.

  • [8] A tale proposito, con nota del 23 novembre 2011 l'INL ha previsto, in riferimento alla reiterazioni di contratti di apprendistato di primo e terzo livello, che "non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla successione di un nuovo contratto di apprendistato", se il nuovo contratto è "finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di primo livello".

  • [9] Cfr. circ. del Ministero del Lavoro n.5 del 21 gennaio 2013.

  • [10] Cfr. precedente nota.