Arretrati di lavoro dipendente da versare per sentenza soggetti a tassazione separata
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sostituto d'imposta ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti da corrispondere per effetto di sentenza
L'Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 5 febbraio 2020, n. 24, afferma che nel caso in cui il Tribunale condanni il datore di lavoro al pagamento di una somma complessiva, a titolo di arretrati in favore di ex dipendenti, senza alcuna indicazione riguardo alla qualificazione dell'importo, se al netto o al lordo di ritenute fiscali, gli emolumenti corrisposti devono essere assoggetti a tassazione separata.
Il quesito
La fattispecie sottoposta all'esame dell'Agenzia delle Entrate riguarda una Pubblica Amministrazione datrice condannata dal Tribunale al pagamento di emolumenti arretrati in favore di personale docente non di ruolo impiegato all'estero con contratti a tempo determinato, non più in servizio.
Nello specifico, la sentenza ha condannato il datore di lavoro a restituire ai ricorrenti le trattenute mensili effettuate in busta paga a titolo di indennità integrativa speciale, e quindi al pagamento per ciascun docente della somma complessiva corrispondente alle trattenute effettuate in ciascun mese, calcolate al lordo, oltre interessi legali come per legge.
In qualità di sostituto di imposta, il datore di lavoro si rivolge al Fisco per verificare quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi arretrati, ossia se sia tenuta ad assoggettare a tassazione gli emolumenti liquidati in esecuzione delle sentenza, in virtù dell'obiezione dei ricorrenti, di corrispondere le somme al lordo e non al netto delle ritenute. Quanto precede, sulla scorte della giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre, Cass. 28 settembre 2011, n. 19790; 13 febbraio 2013, n. 3525; 18 agosto 2014, n. 18027; 14 settembre 2015, n. 18044; 17 settembre 2015, n. 18232; 2 novembre 2015, n. 22379), secondo cui: "L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo.".
Quadro normativo di riferimento
All'esito del giudizio interpretativo erariale, si premette sommariamente che in base alle disposizioni vigenti in materia di imposizione sui redditi, sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ai fini IRPEF si applica la tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 917/1986.
La tassazione separata prevista per gli arretrati costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Per i redditi tassati separatamente, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti. Se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (v. art. 21 TUIR e art. 29, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600/1973).
Esito dell'interpello
Rendendo il proprio parere, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, considerato che la sentenza del giudice del lavoro, nel definire gli importi complessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla dispone in merito agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, deve ritenersi che in base alle richiamate disposizioni, il soggetto erogante/sostituto d'imposta abbia l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza.
Qualora il datore di lavoro non sia a conoscenza dell'aliquota media applicabile ai singoli docenti, deve applicare l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l'anno in cui vengono erogate le somme disposte dal giudice.
In tal caso, l'ente impositore provvede al relativo controllo, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute in base alla tassazione separata ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.