Assegno sociale, come si valuta il soggiorno continuativo in Italia
La presenza per almeno 10 anni si considera rispettata anche in casi di assenza di durata inferiore a sei mesi continuativi nell’arco di ogni quinquennio di riferimento
Il requisito del soggiorno continuativo in Italia per almeno 10 anni ai fini della richiesta dell'assegno sociale è rispettato anche in caso di assenza dal territorio nazionale, purché essa sia di durata inferiore a sei mesi continuativi nell'arco di ogni quinquennio preso a riferimento.
Così si è espresso l'Inps con la circolare del 12 dicembre 2022, n. 131, che riepiloga anche i requisiti per ottenere la maggiorazione sociale e il relativo incremento.
Il diritto all'assegno sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 è riconosciuto ai cittadini italiani che abbiano compiuto 67 anni, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti, che per il 2022 sono pari a 8.590,27 euro annui oppure 14.675,70 euro annui (in presenza del coniuge).
L'assegno spetta anche ai cittadini dell'Unione europea ed extracomunitari loro familiari, agli stranieri titolari dello status di rifugiato, oppure in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, nonché ai cittadini svizzeri e dello spazio comune europeo.
Circa il requisito del soggiorno in Italia, dal 2009 è richiesta la permanenza sul territorio nazionale per almeno 10 anni continuativi, a prescindere dalla cittadinanza.
Quest'ultimo requisito costituisce l'oggetto del recente intervento dell'Inps, che per individuarne la ricorrenza ha stabilito, su parere ministeriale, di suddividere il decennio in due periodi quinquennali consecutivi, verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l'assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nell’ipotesi in cui l'assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all'interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l'ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a 10 mesi nell'arco di cinque anni, l'interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei 10 anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all'interruzione.
Alcune assenze dovute a cause di forza maggiore non interrompono in ogni caso la continuità richiesta, quali quelle per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all'estero.
La verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni, autocertificabile dall'interessato, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali dell'Inps attraverso l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Eventuali irregolarità dovranno essere spiegate e giustificate allegando qualsiasi documentazione utile a tale scopo.
In ogni caso, per gli stranieri il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Ciò significa che in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto.
L'ultima precisazione di rilievo contenuta nella circolare 131/2022 riguarda la tipologia di redditi da considerare per il diritto alla maggiorazione sociale al relativo incremento: vanno cioè considerati tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali, sia dell'eventuale coniuge o unito civilmente, escludendo il reddito della casa di abitazione; il reddito delle pensioni di guerra; l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; l'indennità di accompagnamento; l'importo aggiuntivo alla pensione di 154,94 euro; i trattamenti di famiglia; eventuali sussidi economici una tantum, erogati da enti pubblici.