Previdenza

Assegno straordinario per i non vedenti: arrivano i chiarimenti dell’Inps

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di Arturo Rossi

Importanti precisazioni vengono fornite dall'Inps, con messaggio 3130/2022, in merito ai criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sordomuti, o con invalidità superiore al 74%, o privi della vista, per il Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Viene ricordato che l'articolo 9, comma 2, della legge 113/1985 ha riconosciuto in favore dei centralinisti non vedenti, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; tale disposizione è stata estesa dall'articolo 2 della legge 120/1991 ai privi della vista, in considerazione della natura particolarmente usurante delle attività lavorative svolte.
L'articolo 1, comma 209, della legge 232/2016 ha introdotto per i lavoratori non vedenti un beneficio pensionistico sulla pensione o quota di pensione calcolata con il sistema contributivo aggiungendo all'articolo 9, comma 2, della legge 113/1985 le parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L'articolo 80, comma 3, della legge 388/2000 ha previsto, in favore dei lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime 4 categorie della tabella A allegata al Dpr 834/1981, il riconoscimento, a domanda, per ogni anno di servizio prestato, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, con un tetto massimo di cinque anni.
Con deliberazione 16 del 26 luglio 2022 il Comitato amministratore del fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo ha stabilito che l'accesso all'assegno straordinario è determinato tenendo conto, ai fini del diritto e della misura, della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi delle disposizioni richiamate.
Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il lavoratore intenda avvalersi, ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi utili per la pensione, dei benefici in questione, dovrà essere prodotta, unitamente alla domanda di assegno straordinario, un'apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato e dal datore di lavoro.
Sarà cura delle sedi dell'Istituto certificare il diritto a pensione e, conseguentemente, a liquidare l'assegno straordinario, in considerazione dell'aumento dell'anzianità contributiva che sarà fatta valere al momento dell'uscita dal Fondo di solidarietà.

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