Previdenza

Assegno temporaneo figli minori da restituire se si è percepito anche l’Anf

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di Pietro Gremigni

In presenza di una possibile erogazione nel secondo semestre 2021 dell'assegno temporaneo per figli minori in assenza di domanda di assegno per il nucleo familiare, riferita al medesimo periodo e medesimi beneficiari, l'assegno temporaneo eventualmente pagato nei confronti di coloro che sono tutelati dalla prestazione dell' assegno per il nucleo familiare dovrà essere recuperato, qualora sia presentata domanda di assegno per il nucleo familiare e ricorrono i requisiti per il suo riconoscimento.

Così si è espresso l'Inps col messaggio 4699/2021 del 28 dicembre 2021, in relazione alla disciplina dell'assegno temporaneo erogato ai lavoratori non destinatari dell'assegno nucleo familiare, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, facendo l'esempio del genitore separato/naturale che beneficia degli Anf sulla posizione tutelata dell'altro genitore lavoratore dipendente o assimilato, al quale viene riconosciuta anche la relativa maggiorazione.

L'articolo 5 del decreto legge 79/2021, infatti, ha introdotto nei confronti dei percettori di assegno per il nucleo familiare, con riferimento agli importi mensili in vigore superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Pertanto, riassume il messaggio dell'Inps, nei casi in cui l'assegno temporaneo sia stato riconosciuto anche in assenza di domanda dell'assegno nucleo familiare, l'Inps dovrà porre in essere le azioni necessarie per recuperare la prestazione indebita anche congiuntamente all'erogazione del reddito di cittadinanza, per un nucleo familiare che presenta la domanda di assegno per il nucleo familiare con il relativo riconoscimento della prestazione.

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