Assente ingiustificato dal lavoro senza paga e senza contributi
In caso di assenza ingiustificata del dipendente, il datore di lavoro, anziché avviare la procedura disciplinare e nel caso attivare il licenziamento, può limitarsi a non corrispondere la retribuzione ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive (fra i quali è ricompreso il contratto di lavoro subordinato), ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che il rifiuto del datore di lavoro sia contrario alla buona fede ( Cass. n. 3324/1976 e Cass. 17353/2012). La questione è delicata perché la non corresponsione della retribuzione come reazione all’inadempimento del lavoratore presuppone la buona fede datoriale, fondata innanzitutto sul presupposto che il lavoratore sia stato contattato senza esito positivo e che risultino provate le comunicazioni aziendali dirette ad accertare l’effettiva ingiustificatezza dell’assenza. Detto ciò se il datore di lavoro non paga la retribuzione come reazione all’assenza, vuol dire che la stessa non è maturata nel periodo di riferimento a causa dell’assenza ingiustificata e che quindi il datore di lavoro non è obbligato a versare i relativi contributi previdenziali. Infatti l’art., 12 della legge 153/1969 incude nella base imponibile previdenziale assoggettabile a contibuti previdenziali solo i redditi maturati nel periodo di riferimento, maturazione che nel caso specifico non si sarebbe realizzata.
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