Autoliquidazione Inail, crescono i coefficienti per la rateazione
Con la pubblicazione da parte dell'Inail della Guida all'autoliquidazione 2022-2023 prendono il via le attività annuali necessarie per il calcolo e versamento dei premi assicurativi dovuti dal datore
Come di consueto, il premio di autoliquidazione Inail 2022-2023 potrà essere pagato, oltre che in unica soluzione entro il prossimo 16 febbraio, in quattro rate trimestrali.
La volontà di avvalersi del pagamento rateale dovrà essere comunicata nella dichiarazione delle retribuzioni da trasmettere entro il 28 febbraio, anche nel caso in cui l'opzione per la rateazione sia già stata esercitata l'anno scorso.
Il datore che accederà al pagamento rateale dovrà provvedere al pagamento della prima rata entro il 16 febbraio 2023, versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le tre rate successive, ognuna pari al 25% del premio annuale, dovranno essere versate entro il giorno 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2023.
Sui versamenti successivi al 16 febbraio si dovranno conteggiare gli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022, pari all'1,71%.
Sulla base di tale tasso l'Inail, con nota protocollo numero 346 del 12 gennaio 2023, ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata, come da seguente tabella:
Si ricorda che il servizio "ALPI on line", se è stato indicato di voler pagare il premio in quattro rate, conteggia gli importi da pagare per ogni rata, inclusi gli interessi dovuti su quelle successive alla prima.
Rimane fermo che il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. Inoltre, la rateazione non è ammessa per il versamento dei contributi associativi, che devono essere pagati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.
Da ultimo è opportuno ricordare che, in caso di pagamento rateale, il rispetto delle scadenze è necessario ai fini della regolarità contributiva e quindi per poter fruire di eventuali benefici normativi e contributivi.
Inoltre, in caso di pagamento tardivo ci sarebbe un aggravio di costi, determinato dall'applicazione delle sanzioni civili dalla scadenza della rata rimasta inevasa alla data di pagamento effettiva. Tali sanzioni, dallo scorso 21 dicembre 2022, sono determinate al tasso dell'8,00%.