ApprofondimentoContrattazione

Nel Ccnl Uneba il codice di condotta contro violenze e molestie sessuali al lavoro

di Roberta Caragnano

N. 6

guida-al-lavoro

Nel rinnovo del Ccnl del settore sociosanitario e assistenziale anche incremento minimi retributivi, assistenza sanitaria integrativa, nuova classificazione del personale, rafforzamento dei congedi per donne vittime di violenza e misure per la tutela della genitorialità

Il 24 gennaio 2025 è stato rinnovato il CCNL UNEBA 2023-2025, che interessa una platea di 135 mila lavoratori e lavoratrici del settore sociosanitario e assistenziale, e ha decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Le parti firmatarie - Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs e l'Associazione Datoriale UNEBA - hanno così dato seguito alla pre-intesa siglata il 20 dicembre 2024, sottoposta alla consultazione delle rappresentanze, sciogliendo la riserva.

Incrementi retributivi

Tra le novità del contratto...

  • [1] Per approfondimenti sulla parte retributiva si veda il commento di Studio Associato Paola Sanna e Luca Vichi, Ccnl Istituzioni socio-assistenziali – Uneba, in NT+Lavoro, Approfondimento Contrattazione, n. 5 del 3 febbraio 2025 consultabile al seguente link https://ntpluslavoro.ilsole24ore.com/art/ccnl-istituzioni-socio-assistenziali-uneba

  • [2] L'indennità erogata dall'INPS è anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, nel rispetto della normativa in materia di trattamenti economici per maternità. La lavoratrice inserita nei percorsi deve comunicare al proprio datore di lavoro, nel termine di 7 giorni, l'inizio e la fine del periodo di congedo ed è tenuta altresì a produrre la certificazione di inserimento nel percorso di protezione. Sarà l'Istituto di previdenza a effettuare le verifiche di competenza.

  • [3] Il trattamento economico è a carico dell'ente previdenziale e il datore di lavoro provvede ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, limitatamente al periodo di astensione obbligatoria, (5 mesi) fino al raggiungimento dell'100% della normale retribuzione.

  • [4] Fatta eccezione casi previsti dall'art. 54 del D.lgs. n. 151/2001.

  • [5] In tal fattispecie è previsto che il «prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. I giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. I genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso» (art. 62, CCNL).

  • [6] Sul punto si evidenzia che nella fattispecie si rinvia alla legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, e in particolare all'art. 1, c. 36 e 37.