Certificazione Unica e dichiarazione precompilata, le risposte dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 19 febbraio 2015, n. 6, riepiloga tutte le indicazioni fornite nel mese di gennaio scorso nel corso del Videoforum di Italia Oggi e degli incontri di Telefisco e Forum Lavoro, ripercorrendone i quesiti e le risposte.
Di seguito si riportano brevemente i quesiti e le risposte fornite in materia di certificazione unica e dichiarazione precompilata.
CERTIFICAZIONE UNICA
1) Il Punto 5 "Assegni periodici corrisposti dal coniuge" va compilato soltanto nel caso di procedura di pignoramento presso terzi, oppure anche in altre ipotesi?
Se le somme sono di ammontare superiore ad 8.000 euro, cosa deve fare il sostituto per:
- il versamento della ritenuta Irpef;
- il versamento delle addizionali;
- la compilazione del modello 770?
Risposta: Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge, assimilati a redditi di lavoro dipendente, sono presenti nel modello 730 e quindi da indicare anche nella Certificazione Unica.
In caso di pignoramento presso terzi le somme in questione non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto, salvo che il terzo erogatore conosca la natura delle somme che sta erogando, caso in cui applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito, valorizzando il campo 5 nella CU.
Nessuna modifica è stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera, per le certificazioni collegate al prospetto SY).
2) Come devono compilare i CUD i sostituti di dipendenti, licenziati/dimessi prima che potessero dedurre i contributi per assistenza sanitaria, versati in fondi inizialmente non iscritti all'anagrafica fondi sanitari, per i quali il conguaglio di fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità?
Risposta: Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c'è l'obbligo da parte del sostituto di riemettere una nuova CU:
- se non tiene conto di tali oneri deducibili, la dichiarazione precompilata dovrà essere opportunamente integrata dal percipiente (fornendo informazioni nelle annotazioni);
- nel caso in cui il sostituto d'imposta del rapporto cessato riproceda al conguaglio, verrà rilasciata una CU riportante i nuovi oneri, che saranno controllati in sede di dichiarazione precompilata.
3) Quali sono le casistiche da indicare con i codici attualmente previsti per il campo 119 relativo al Credito Bonus irpef?
Risposta: La sezione "Credito Bonus Irpef" va compilata, se è compilato il punto 1 della CU. Se non spetta il Bonus, il campo 119 deve essere compilato con il codice 2, senza bisogno di compilare del campo 121.
4) Nel caso in cui il Bonus di 80 euro non spetti proprio?
Risposta: La risposta al presente quesito è la stessa indicata in risposta al quesito precedente.
5) Nella sezione "Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti" deve essere data distinta indicazione delle ritenute operate da ciascun soggetto "altro". Devono essere comprensive delle eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali?
Risposta: Nella sezione sono ricomprese anche le ritenute eventualmente sospese.
6) In caso di errore o omissione dell'invio, è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso? Eventualmente, con quale modalità?
Risposta: I sostituti d'imposta possono correggere eventuali errori, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo).
Non è prevista la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.
7) E' possibile non indicare il numero progressivo della certificazione nella copia della CU da consegnare al dipendente?
Risposta: Il numero progressivo di certificazione riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave identificativa di ogni singola CU, la cui utilità si esaurisce esclusivamente nell'ambito della procedura software. Non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da rilasciare al dipendente.
8) Da quando decorrono i 5 giorni, entro i quali operare l'invio della nuova certificazione, in considerazione che il termine di trasmissione è fissato al 9 marzo, poiché la scadenza ufficiale (7 marzo), cade di sabato?
Risposta: Al fine di non incorrere nella sanzione, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i "cinque giorni successivi alla scadenza" ordinaria del 7 marzo 2015.
9) Trova applicazione la sanzione in caso di invio in ritardo delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo non occasionale?
Risposta: Nel primo anno l'invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.
Per il primo anno gli operatori potranno anche scegliere se indicare i dati Inail e se inviare le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
1) Se il contribuente conferma integralmente il dato contenuto nell'ulteriore prospetto che gli viene inviato con le informazioni incomplete in possesso dell'Agenzia (anche se non sono risultano inserite direttamente nella dichiarazione precompilata):
- la dichiarazione si considera "accettata senza modifiche";
- scatta l'esimente sul controllo formale?
Risposta: Se l'onere è stato inserito dall'Agenzia nel prospetto separato, anche se il contribuente riporta tale dato in dichiarazione, la stessa non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.
L'esclusione, infatti, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata (per il 2015, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali).
2) Se la dichiarazione viene presentata tramite un Caf o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi, derivanti dal controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni, saranno a carico del contribuente?
R isposta: La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni o deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti, cui, pertanto, saranno comunque richiesti l'imposta, la sanzione e i relativi interessi.