La domanda
A seguito di cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., il cessionario ha applicato un diverso Ccnl, garantendo però il medesimo trattamento economico complessivo e senza modifiche di mansione e monte ore individuale. L’unica variazione ha riguardato l’estensione dell’orario di apertura/chiusura dell’azienda, senza incidenza sull’orario contrattuale dei singoli dipendenti. I lavoratori hanno rassegnato dimissioni per giusta causa, con effetto immediato, indicando come causa la modifica delle condizioni ex art. 2112 c.c. Si chiede se tale variazione possa giustificare dimissioni per giusta causa e, nello specifico, se l’azienda debba pagare l’indennità sostitutiva di preavviso.
Come noto, ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ. il lavoratore ceduto nell’ambito di un trasferimento d’azienda può rassegnare le dimissioni per giusta causa in caso di «sostanziale modifica» delle condizioni applicate al suo rapporto di lavoro.
In base alle informazioni da lei fornite - e ferma la necessità di un esame approfondito della fattispecie - tale sostanziale modifica non sembra sussistere nel caso di specie, pertanto l’azienda potrebbe disconoscere la giusta causa di dimissioni e di conseguenza...



