Adempimenti

Chi non ha pagato può appellarsi al favor rei

di Tonino Morina

I contribuenti che hanno ricevuto contestazioni per mancato versamento di ritenute contributive, possono fare riferimento alla disciplina del favor rei, applicata per gli illeciti tributari. Nel rispetto del principio del favor rei, la norma che cancella le penalità da 10mila a 50mila euro, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle ritenute operate ai dipendenti, finora applicate dall’Inps anche per ritardi od omissioni di pochi euro, potrebbe essere applicata alle contestazioni in corso. L’omesso pagamento delle trattenute potrà essere dunque punito con una multa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso o pagato in ritardo. Nel rispetto del principio del favor rei «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato» (articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs 472/1997, che ha per titolo «principio di legalità»).

Nella relazione governativa al Dlgs 472/1997, si legge che «nel caso di violazione non più sanzionata, il provvedimento, ancorché definitivo, non costituisce titolo per la riscossione delle somme non ancora pagate». La nuova norma vale anche per il passato. Il principio del favor rei trova applicazione:

nei casi in cui la legge posteriore si limita ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile;

nell’ipotesi in cui viene eliminato l’obbligo strumentale e, quindi, indirettamente, la previsione sanzionatoria.

La circolare 180/E/1998, nel commentare l’articolo 3, comma 2 del Dlgs 472/1997, avverte che in sintesi «se diviene lecito un comportamento posto in essere nella vigenza di una norma che in precedenza lo sanzionava, può accadere che, al momento dell’abolizione:

a) la sanzione non è stata ancora irrogata;

b) la sanzione è stata irrogata, ma l’obbligato non ha ancora pagato alcuna somma;

c) l’obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione in dipendenza di un provvedimento non ancora definitivo;

d) l’obbligato ha pagato in tutto o in parte la sanzione a seguito di provvedimento definitivo.

Nel primo caso (a) nessuna sanzione può essere irrogata; nel secondo (b) nessuna somma può essere pretesa; nel terzo (c) la somma versata va restituita; nel quarto (d) la somma versata non può essere restituita.

Il comma 3 del Dlgs 472/1997 dispone che se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Saranno penalizzati i contribuenti che hanno pagato la vecchia sanzione, perché le somme versate non possono essere restituite.

Come ha più volte sostenuto la Corte di giustizia dell’Unione Europea, le sanzioni devono rispettare i principi di proporzionalità (tra le altre, la decisione C. 205-20 dell’8 marzo 2022,e la decisione C. 482-18 del 3 marzo 2020): deve cioè sussistere un equilibrio tra gravità delle infrazioni e le sanzioni comminate. Questi principi, ribaditi anche dalla Cassazione, valgono anche per le sanzioni in materia previdenziale.

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