Circolare 24 Lavoro - Inserimento al lavoro di disabili e svantaggiati
L'inserimento lavorativo delle persone disabili e di quelle svantaggiate è uno degli obiettivi del PNRR che subordina l'utilizzo di diverse forme di incentivo o la realizzazione di attività lavorative o di contratti di appalto, al raggiungimento di tale obiettivo.
La nostra legislazione è comunque da decenni attrezzata verso questa direzione, sia grazie alla previsione di strumenti di incentivazione specifica (erogazione di contributi, sgravi ecc.) sia favorendo la gradualità dell'inserimento al lavoro mediante lo strumento delle convenzioni coi servizi di collocamento mirato.
Da questo punto di vista si può assistere, tutt'al più, ad un sovraffollamento di tali strumenti con la conseguente necessità di fare ordine e chiarezza per un loro corretto utilizzo.
Vedremo quindi di districarci tra gli articoli da 11 a 12 bis della legge 68/1999 nonché dell'articolo 14 del Dlgs 276/2003 (legge Biagi) come riformulato di recente dal Dl 137/2020.
Il modello di convenzione che tende ad affermarsi, sia nella legislazione che nella prassi, è quello a schema triangolare in cui, fermo restando la regia dei servizi del collocamento mirato, i disabili vengono avviati presso cooperative o imprese sociali e non dal datore di lavoro obbligato, il quale per contro può computare, entro certi limiti i disabili assunti dai soggetti terzi, nella quota di riserva purché vengano conferite commesse per dare lavoro a questi ultimi.