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Collegato lavoro, modifiche al regime di notifica nelle controversie in materia contributiva

di Silvano Imbriaci

N. 1

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Tra le disposizioni contenute nel c.d. Collegato Lavoro e, segnatamente tra quelle aventi contenuto previdenziale, deve essere segnalato l'art. 25 (Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva ) che, a scapito delle non chiarissime indicazioni di cui in rubrica, contiene alcune precisazioni sulla corretta identificazione della sede territoriale competente presso cui effettuare le notifiche in materia contributiva. La norma interviene su due disposizioni del...

  • [1] Per quanto riguarda le entrate INPS, come è noto, dal 1° gennaio 2011 non è più previsto il meccanismo di iscrizione a ruolo e trasmissione del credito all'Agente della Riscossione perle attività di notifica della cartella di pagamento e recupero. Per effetto dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, è lo stesso creditore INPS che forma e notifica il c.d. avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. La trasmissione agli agenti della riscossione è effettuata solo successivamente alla notifica, rimanendo assegnata a questo soggetto la funzione di provvedere al recupero del credito, dietro il pagamentyo di un aggio a carico del debitore e al rimborso delle spese di esecuzione. Occorre rilevare che l'art. 30 comma 4 del d.l. n. 78 cit. stabilisce in via generale che i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito

  • [2] Soggetto diverso dall'agente della Riscossione è invece la S.C.C.I. ossia il soggetto tiolare dei crediti contributivi INPS cartolarizzati che assumeva la natura di litisconsorte necessario per i crediti ceduti. La cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138. Pertanto, i crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati oggetto di cessione.

  • [3] Art. 57 ( Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ). - 1 . Non sono ammesse: a ) le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b ) le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

  • [4] L'art 14, comma 1-bis, l. 669/1996, in tema di "Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, dispone: "1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all'articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate".

  • [5] Una pronuncia successiva della Cassazione aveva precisato che la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps dovesse essere effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, cit. (conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, cit., solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. aveva cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale).cfr. Cass. 3 agosto 2022, n. 24048.

  • [6] Il criterio non si applica alle controversie relative ai lavoratori autonomi (Cass. n. 15417/2020)

  • [7] La comunicazione doveva essere effettuata al ReGInDE, ossia al Registro generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia

  • [8] Gli indirizzi sono reperibili, oltre che sul Registro, sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Avvisi", cliccando sul seguente link: https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione/fatturazione-avvisi/dettaglio.bandi-fatturazione-avvisi.2024.03.nuovi-indirizzi-pec-inps-per-la-notifica-degli-att_148.html

  • [9] In materia assistenziale, ai sensi dell'art.10 del n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi, devono essere notificati all'INPS presso le sedi provinciali dell'INPS