Collocamento obbligatorio disabili
La disciplina delle esclusioni e degli esoneri è contenuta nell'articolo 5 della legge 68/1999, peraltro recentemente modificata ad opera del D.lgs. 151/2015. In particolare il comma 3 e 3 bis dell'articolo citato prevedono che i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possano occupare l'intera percentuale dei disabili, possano, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione versando un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Ed ancora, le aziende che occupano lavoratori addetti ad attività assicurata ai fini INAIL ad un tasso di premio pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero e provvedere al versamento di un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L'attività descritta nel quesito formulato non è tra quelle escluse dal legislatore ai fini dell'applicazione della disciplina in argomento e trattandosi di attività soggetta ad un tasso di tariffa del 35 per mille, la richiesta di eventuale esonero non può essere autocertificata, ma deve essere richiesta con le consuete modalità; sarà poi successivamente valutata ed autorizzata dall'organo competente a livello territoriale.