Con il bonus baby sitter si può pagare anche la collaboratrice già a contratto
Il bonus baby sitter da 600 euro (1.000 euro per alcune categorie di lavoratori) potrà essere usato anche per retribuire le ore aggiuntive della collaboratrice domestica già contrattualizzata. Tutta via le domande saranno accettate in ordine di arrivo e fino a esaurimento dei fondi disponibili. Le richieste presentate a Inps dopo il raggiungimento del plafond disponibile saranno messe in stand-by in attesa di eventuali nuove risorse.
In attesa che si apra la procedura per la presentazione delle domande, è opportuno che le famiglie interessate verifichino il possesso dei requisiti richiesti ed elencati nella circolare Inps 44/2020 (si veda anche il Sole 24 ore di ieri).
Il bonus è incompatibile con il congedo parentale da 15 giorni introdotto sempre con il decreto legge cura Italia. Nella circolare 45/2020 relativa ai congedi (si veda l’altro articolo) è stato precisato che l’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting inviata dal genitore appartenente a un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale “standard” ma che, in quanto fruito nel periodo disciplinato di chiusura delle scuole viene convertito automaticamente in “congedo Covid-19”, verrà respinta. Si deve trattare di un congedo richiesto da un lavoratore dipendente, dato che quelli degli iscritti alla gestione separata o a quelle degli autonomi dell’Inps non vengono trasformati. Al contrario, quindi, seppur non esplicitato da Inps, un congedo già in corso che rimane “standard” in quanto chiesto da un iscritto alle gestioni degli autonomi o separata dell’Inps, può convivere con il contributo per la baby sitter.
Inoltre il bonus può essere erogato solo se in famiglia l’altro genitore non beneficia già di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quali cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno dei fondi di solidarietà, Naspi o se è disoccupato o comunque non lavora.
È inoltre riconosciuto anche in caso di adozioni e affidi. A questo riguardo Inps precisa che, in base alla norma, il contributo spetta ai genitori naturali ma anche a quelli affidatari e per quanto riguarda le adozioni il bambino deve essere entrato nel nucleo familiare prima del 5 marzo, data di sospensione dei servizi scolastici sul territorio nazionale.
La domanda potrà essere presentata tramite sito internet e call center Inps oppure affidandosi ai patronati. Ricordiamo che i beneficiari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla gestione separata e a quelle degli autonomi dell’Inps, nonché alcuni comparti del lavoro pubblico. Inoltre lo possono chiedere anche i liberi professionisti con Albo iscritti alle relative Casse di previdenza. Costoro presentano domanda al’'Inps, quest’ultimo chiede conferma dell’iscrizione alla relativa Cassa, e poi eroga l’importo prenotato.
Dato però che la somma sarà caricato sul libretto famiglia, chi ancora non lo avesse attivato deve farlo al più presto.