In materia di conciliazione sindacale, in svariate circostanze, la giurisprudenza si è spinta sino a verificare un ruolo attivo e non solo formale e burocratico del conciliatore nella composizione della controversia, ritenendo necessario che il lavoratore sia consapevole di quanto ha stipulato, che sia consigliato sulle convenienze e che sia avvertito degli effetti dispositivi derivanti dall’atto e dell’irreversibilità degli stessi. Molto più risalente e oltremodo superato è l’opposto orientamento secondo il quale è sufficiente la presenza del conciliatore per affrancare il lavoratore dallo stato di soggezione nei confronti del datore
Conciliazione sindacale e ruolo del sindacalista
Le sedi indicate nel comma 4 dell’art. 2113 c.c. sono ritenute idonee a sottrarre il lavoratore dalla condizione di soggezione e debolezza nei confronti del datore di lavoro [1], nel presupposto che il conciliatore presti assistenza effettiva al soggetto che dispone dei propri diritti [2], non essendo sufficiente, ai fini della validità della conciliazione, la mera presenza del terzo. Si discute tuttavia su quali siano le modalità concrete con le quali deve svolgersi l’intervento del terzo, onde ...


