Conciliazione incentivata, l’importo da corrispondere
L'articolo 6 del Dlgs 23/2015 ha introdotto una specifica procedura in forza della quale, dopo l'irrogazione del licenziamento recesso, le parti possono stipulare un accordo avente a oggetto la rinuncia all'impugnazione del recesso, prevedendo che, in tal caso, l'importo riconosciuto al lavoratore sia esente da contribuzione sociale e da imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il procedimento è il seguente. Entro sessanta giorni dalla data del licenziamento (o anche contestualmente al licenziamento stesso) il datore di lavoro offre una somma per la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità. Facciamo un esempio. Il lavoratore ha un’anzianità di servizio in azienda di quattro anni e percepisce una retribuzione mensile lorda di 1.500 euro per quattordici mensilità, pari cioè ae una retribuzione mensile di 1.750 euro lordi (1.550x14:12). Il datore di lavoro può quindi offrire un importo di 7.000 euro (1.750x4), che il dipendente percepirà integralmente senza alcuna deduzione e che per il datore di lavoro non costerà di più.
Tale importo, ovviamente, dovrà aggiungersi al preavviso (o all'indennità sostitutiva, ove dovuta) e alle altre competenze di fine rapporto. Poiché la norma fa riferimento alla nozione di retribuzione dell'articolo 2120 del codice civile (quella cioè relativa al calcolo del Tfr) si dovranno tenere in conto tutti i compensi corrisposti nell'anno (non sulla media triennale) per qualunque titolo, purché corrispettivi alla prestazione lavorativa e, quindi, il valore dei benefici in natura (auto, vitto, alloggio ecc.), provvigioni, partecipazioni agli utili, premi o gratifiche, eccetera.
In una delle sedi indicate dall'articolo 2113 del codice civile, e cioè davanti al giudice, alla commissione di conciliazione della direzione territoriale del lavoro, in sede sindacale, il datore di lavoro deve consegnare un assegno circolare della somma di cui sopra. L'accettazione dell'assegno circolare da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la sua rinuncia all'impugnazione, anche qualora l'abbia già proposta. L'esonero contributivo e fiscale si riferisce esclusivamente all'importo determinato secondo i criteri sopra indicati. Qualora il datore di lavoro offra una somma maggiore, la differenza dovrà essere assoggettata ad imposta secondo le regole generali.
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