Il padre lavoratore può chiedere il congedo obbligatorio di 1 giorno e facoltativo di 1/2 giornata (previsti dall'art. 4, co. 24, L. n. 92/2012) quando la madre ha già finito la maternità obbligatoria ed e' in maternità facoltativa, sempre entro i 5 mesi dalla nascita del bambino? Sorge il problema di come scalare 1 o 2 giorni di congedo facoltativo del padre dalla maternità obbligatoria della madre visto che l'ha già usufruita interamente.
R: L'articolo 4, co. 24, lett. a), L. 92/2012 concede tre giorni di permessi al padre in occasione della nascita di un figlio da godere nel termine di cinque mesi dall'evento. Di questi tre giorni uno solo (obbligatorio) è in aggiunta a quanto già concesso in termine di riposi alla madre, mentre gli ulteriori due giorni, da godere facoltativamente anche in modo continuativo, si devono considerare sostitutivi di quanto già spettante per legge alla neo mamma. Sia il giorno obbligatorio che quelli facoltativi...