Consulenti del lavoro, disciplinato il diritto di sciopero
Nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2014, è stato pubblicato il Comunicato relativo alla delibera del 23 giugno 2014 in riferimento alla valutazione di idoneità del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività dei Consulenti del Lavoro, ex art I comma 2 lettera c) e art. 2-bis Legge n. 146/1990.
Il Codice di autoregolamentazione è stato adottato con delibera del CNO in data 13 giugno 2014. Alla base dello stesso si afferma il principio della tutela dei cittadini e della necessita di arrecare agli stessi il minor disagio possibile.
Il riferimento è alle ipotesi di astensione collettiva dall'attività dei consulenti del lavoro ed, ovviamente, nello specifico, alle attività aventi contenuto previdenziale, fiscale, assicurativo, di contenzioso e giurisdizionale, con riguardo ai diritti fondamentali dei destinatari.
Secondo le disposizioni del Codice, la proclamazione dell'astensione collettiva è un adempimento in capo al CNO. Detta comunicazione, adeguatamente motivata, e con indicazione della relativa durata, deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di astensione alla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché alla DRE, alla DTL, alle sedi INPS e INAIL e al Ministero del Lavoro.
Detta proclamazione deve essere portata a conoscenza dell'utenza almeno 5 giorni prima. Inoltre, tra proclamazione e astensione non devono decorrere più di 60 giorni. Anche la eventuale revoca dell'astensione deve essere comunicata almeno 5 giorni prima, agli stessi destinatari.
E' previsto altresì un limite massimo di durata dell'astensione, pari a 8 giorni consecutivi lavorativi.
In generale, l'astensione collettiva può inerire tutte le attività tipicamente espletate dai Consulenti del Lavoro, eccetto:
- dichiarazioni annuali;
- denunce contributive mensili;
- compilazione libro unico del lavoro mensile;
- comunicazioni obbligatorie di assunzione UNILAV;
- in generale, tutte le prestazioni con scadenze predefinite per le quali si incorre in sanzioni amministrative.
L'astensione può riguardare tutte le attività non obbligatorie richieste dalle varie istituzioni.
Inoltre, in caso di tentativo di conciliazione inerente un rapporto di lavoro, se il consulente non presenzia, affinché si possa configurare la regolarità dell'astensione occorre che l'assenza sia dichiarata all'inizio della seduta della Commissione di Conciliazione, ovvero sia comunicata per iscritto alla Commissione, con preavviso di almeno 2 giorni.
Infine, in caso di processo tributario cui deve prendere parte il Consulente del Lavoro, occorre che l'assenza, affinché si possa configurare la regolarità dell'astensione, sia dichiarata all'inizio dell'udienza, ovvero comunicata per iscritto alla Commissione Tributaria almeno 2 giorni prima.
Il Codice ovviamente non può prescindere dal trattare altresì la materia del controllo deontologico. Infatti, in caso di violazioni delle disposizioni in materia di proclamazione e attuazione dell'astensione, è ammessa la valutazione dei Consigli dell'Ordine in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Infatti, l'Ordine verifica il rispetto individuale e collettivo delle modalità di astensione.