Contratto a termine dopo l’apprendistato senza causale
L’apprendistato è, per espressa previsione legislativa (fatto salvo il caso particolare dell’apprendistato stagionale), un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se è prevista la possibilità di farlo cessare alla fine del periodo formativo dando il preavviso. Ne deriva che, dopo la cessazione del contratto di apprendistato per mancata conferma a fine periodo formativo (o altro motivo di risoluzione), l’assunzione a tempo determinato del medesimo lavoratore non costituisce un “rinnovo” in senso stretto e, quindi, non è necessario apporre la causale.