La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dei controlli difensivi sul lavoratore; nel caso di specie, la Corte di merito aveva accertato che il controllo svolto dalla società datoriale - che aveva licenziato un dirigente – aveva avuto ad oggetto i file di log, riferibili al lavoratore, i quali contenevano informazioni generatesi in epoca antecedente rispetto all'alert creato dal sistema informatico adottato dalla società; dette informazioni (in particolari relative agli scambi a mezzo mail) risultavano pertanto inutilizzabili ai fini disciplinari, proprio per essere antecedenti rispetto al fondato sospetto.
Massima
Controlli tecnologici – finalizzazione – tutela di beni estranei al rapporto di lavoro – evitare comportamenti illeciti – necessità – fondato sospetto – necessità – sussiste – acquisizione dei dati successivamente all'insorgere del sospetto – necessità – sussiste
I controlli difensivi posti in essere dal datore di lavoro, anche in forma tecnologica, devono essere finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o all'evitare comportamenti illeciti e possono essere effettuati solo in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito. Tali controlli devono riguardare dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto e devono garantire un bilanciamento corretto tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e le tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. L'uso di dati acquisiti in epoca precedente rispetto al sospetto è illegittimo e comporta l'invalidità del procedimento disciplinare.
Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito
La Corte di Appello di Milano, competente a seguito di pronuncia di rinvio emessa dalla Corte di Cassazione nel 2021, respingeva il reclamo avanzato da una S.p.a., confermando così la sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato ad un vice direttore generale, assunto con contratto dirigenziale dalla società già datrice di lavoro.
La società, per l'effetto ed ex plurimis, veniva condannata al pagamento dell'indennità supplementare...
Ccnl Cinematografi
di Studio associato Paola Sanna e Luca Vichi