La domanda

Nelle istruzioni alle CU, nei punti 474 e 475, si precisa che “va indicata la quota” per i quali l’art. 51, c.3, ha previsto la “non concorrenza” al reddito, distinguendo se il limite di esenzione è 1.000 o 2.000 euro. Ciò che non è chiaro è se il dato va sempre riportato anche quando vengono superati detti limiti e quindi il benefit tassato è già ricompreso nel punto 1 della CU o se, invece, va compilato esclusivamente quando non è tassato. Questo perché nell’ipotesi in cui un lavoratore ha due CU, in cui un datore ha tassato il benefit di 2.500 euro e l’altro no perché di 500 euro, è tenuto con il 730 a tassare il benefit ricevuto dal secondo datore (500 euro), informazione che si ottiene solo se il primo datore ha riportato il dato per intero.

Si chiede se nei campi 474 e 475 della CU debba essere indicata la quota di benefit esclusa da tassazione, anche quando il limite di esenzione è superato e il valore è già confluito nel reddito imponibile certificato, specie nei casi di più CU per lo stesso lavoratore.

Premessa

Il quesito concerne la corretta compilazione della Certificazione Unica con riferimento ai campi 474 e 475, relativi ai benefit esclusi dal reddito ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR entro i limiti di esenzione previsti.

In particolare...

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