Decorrenza preavviso delle dimissioni
Il lavoratore dipendente è libero di recedere dal rapporto di lavoro, ma così come previsto all'art. 2118 del codice civile è tenuto a dare il preavviso. Per le modalità e durata del preavviso si fa riferimento alla regolamentazione del CCNL applicato, in quanto l'art. 2118 del c.c. letteralmente prevede che il preavviso deve essere dato nel termine e nei modi stabiliti dalle abrogate norme corporative, dagli usi o secondo equità. Fonti inferiori possono derogare le previsioni del CCNL, qualora non siano in contrasto con il principio del favor prestatoris (principio che tutela il lavoratore subordinato quale parte più debole). L'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 impone al lavoratore, salvo alcune eccezioni, di trasmettere telematicamente le sue dimissioni (o risoluzione consensuale) accedendo direttamente, o per il tramite di soggetto abilitato, all'apposita area del sito istituzionale del Ministero del Lavoro. Ciò al fine di evitare il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco” o eventuali atti di recesso del lavoratore che risultino non coincidenti con la volontà del medesimo; pertanto sono inefficaci le dimissioni rassegnate con modalità diversa. Nel modello telematico il dipendente indica la data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro tenuto conto del periodo di preavviso, più precisamente egli indica il giorno a partire dal quale non lavorerà più per l'azienda. La procedura telematica assegna alla trasmissione un codice identificativo, nonché la marca temporale, e provvede automaticamente a notificare la comunicazione di recesso sulla casella pec o mail ordinaria del datore di lavoro, anche se frequenti sono le problematiche legate a tale notifica. Una modalità questa con cui si garantisce che il dipendente dimissionario esprima liberamente la sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro. In caso di ripensamento, lo stesso potrà attuare la procedura di revoca entro i 7 giorni successivi alla trasmissione. Il lavoratore non è tenuto ad alcun adempimento di rettifica nel caso la data di decorrenza della cessazione risulti diversa, come ad esempio nel caso il medesimo abbia erroneamente calcolato il periodo di preavviso e successivamente abbia concordato con il datore di lavoro una diversa data di termine del rapporto. Il centro per l'impiego, infatti, acquisirà la data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro alla ricezione della denuncia UNILAV che il datore lavoro è tenuto trasmettere entro i cinque giorni successivi all'ultimo giorno di lavoro. Può capitare, come sembra sia accaduto nel caso sottoposto, che il dipendente sia intenzionato a cessare il rapporto ad una data specifica ed effettui con molto anticipo l'adempimento telematico relativo alle dimissioni. Il dipendente, dunque, concede di fatto al datore di lavoro un preavviso un po' più lungo rispetto a quello stabilito dal CCNL, ma non eccessivo. In tal caso, salvo che non raggiunga un accordo con il dipendente, il datore di lavoro non potrà pretendere che il lavoratore anticipi la cessazione in linea con la durata del preavviso prevista dal CCNL e il dimissionario rimarrà a pieno titolo in servizio sino al giorno che precede la data di decorrenza indicata nel modello telematico.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5