Diffida anche in caso di appalto o di somministrazione di manodopera
Il lavoratore può interrompere la decadenza nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
Il lavoratore può interrompere la decadenza nei confronti del committente per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali. L’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003 stabilisce infatti che in caso di appalto il committente è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori sia le retribuzioni sia i contributi e premi assicurativi, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
L’Ispettorato, perciò, con la nota . 441/2021 ha precisato che il personale ispettivo potrà considerare l’interruzione del termine biennale da parte del lavoratore con un atto di diffida stragiudiziale o con il ricorso giudiziario nei confronti del committente. In tal caso, conclude la nota, sarà possibile emettere la diffida accertativa per i crediti vantati dal lavoratore purché non sia intervenuta la prescrizione quinquennale del credito dall’atto interruttivo della decadenza, fermo restando i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Il Dl semplificazioni 76/2020 ha esteso la notifica della diffida accertativa nei confronti dei soggetti che utilizzano la prestazione di lavoro, quindi, ai casi di appalto e somministrazione di manodopera. In virtù della sentenza 254/2017 della Corte costituzionale si potrebbe allargare la diffida anche ai casi di subfornitura, di nolo a caldo, di distacco transnazionale, cioè a tutte le ipotesi di intermediazione di manodopera.
Con nota prot. 1107 dell’11 dicembre 2020 l’Ispettorato ha chiarito che il regime della responsabilità solidale incontra tuttavia dei limiti. In primo luogo, i trattamenti retributivi dovuti sono circoscritti al periodo di esecuzione dell’appalto (Cassazione 444/2019). Nel caso di una pluralità di soggetti utilizzatori, succeduti nel tempo – ad esempio negli appalti di pulizie – sarà necessario definire con certezza sia il periodo di riferimento di ciascun appalto, sia l’esatto ammontare del credito maturato nel periodo di esecuzione, riproporzionandolo in base al numero di ore di impiego dei lavoratori nei rispettivi appalti. In secondo luogo, la notifica della diffida dovrà rispettare il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto, anche nei confronti del responsabile in solido. Nel caso di una notifica oltre i termini, il credito perderebbe il requisito dell’esigibilità, con la conseguente caducazione del provvedimento.
L’Ispettorato precisa anche che i limiti di operatività del regime di solidarietà valgono solo per l’ipotesi dell’appalto; mentre la somministrazione segue le regole dell’articolo 35 decreto legislativo 81/2015. Infine, non sarà possibile adottare la diffida accertativa nei confronti di utilizzatori persone fisiche che non esercitino attività di impresa o professionale. L’Ispettorato con la circolare 6/2020 ha specificato che la notifica della diffida prescinde dall’accertamento sulla genuinità della fattispecie dell’appalto o della somministrazione, rivedendo, in tal modo, il precedente orientamento della circolare 10/2018.