Distacchi transnazionali con documenti semplificati
Per la prova dell’avvenuta comunicazione nel Paese d’origine basta il modello A1
Nell’ambito di un distacco transnazionale la prova dell’avventura comunicazione, nel Paese di origine, di instaurazione del rapporto di lavoro può essere fornita mediante consegna della richiesta di rilascio del modello A1, trattandosi di un documento equivalente alla comunicazione obbligatoria: questa la conclusione cui giunge l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella Circolare 1/2023 dello scorso 15 febbraio.
La questione attiene agli obblighi sanciti dal Dlgs 136/2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento alcune misure volte a contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico da parte di imprese stabilite in un altro Stato. Per realizzare questa finalità, l’articolo 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo obbliga ciascun datore di lavoro a conservare alcuni documenti durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione. Tra questi documenti viene elencata anche la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente.
L’Ispettorato nazionale si interroga sul significato che deve essere dato alla nozione di «documentazione equivalente», che può essere conservata in luogo della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine.
Rileva l’Inl che il legislatore con tale formula ha voluto tenere conto del fatto che in altri ordinamenti nazionali potrebbe non essere prevista una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (obbligatoria, invece, nel nostro Paese).
Per evitare che i datori di lavoro che ospitano lavoratori provenienti da tali Paesi si trovino nell’impossibilità di adempiere all’obbligo documentale, il legislatore – prosegue la nota – ha fatto riferimento a un concetto generico come quello di documento equivalente; grazie all’utilizzo di tale nozione, è utilizzabile qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro in grado di “tracciare” il rapporto di lavoro in termini certi.
In tale prospettiva, l’Ispettorato osserva che l’attestazione della richiesta del documento A1 (il certificato che attesta la posizione previdenziale nel Paese originario) all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante rientra nella nozione di «documento equivalente» e, quindi, può essere utilizzata al posto della prova della comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tale richiesta consente, infatti, di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante, nonché sui dati del contratto. L’Ispettorato precisa che è sufficiente la richiesta del modello A1, senza la necessità del suo effettivo rilascio (che peraltro ha efficacia retroattiva) per evitare che i prestatori di servizi debba soffrire di eventuali ritardi da parte delle autorità del Paese di stabilimento.
La conservazione di tale documento, conclude l’Ispettorato, appare proporzionata alla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi previste dalle direttive comunitarie (2014/67/Ue e 96/71/Cee), e sufficiente rispetto all’esigenza di impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per fare entrare nel Paese lavoratori irregolari.